Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18814 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18814 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 15869-2013 proposto da:
MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro
2018
1218

GUERRIERI GIANNI, PELEGGI GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18,
presso lo studio degli avvocati GIOIA VACCARI,
ALBERTO COLITTI, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 16/07/2018

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 8231/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2012 R.G.N.

8756/2010.

R.G. 15869/2013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello del Ministero dell’Economia e delle
Finanze avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da
Gianni Guerrieri e Giuseppe Peleggi, entrambi in servizio presso il Se.CI.T. con l’incarico
di esperto tributario, ed aveva condannato il Ministero ad adeguare la speciale indennità
di funzione disciplinata dal d.P.R. n. 107/2001 al trattamento economico fondamentale
del dirigente di prima fascia, con la decorrenza contrattuale del 31 dicembre 1998

2. la Corte territoriale ha osservato che ai sensi dell’art. 22 del richiamato d.p.r. ai
componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta, in aggiunta al
trattamento economico onnicomprensivo pari a quello fondamentale previsto dal
contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia, una speciale indennità di
misura pari al trattamento medesimo;
3. il primo C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale, sebbene sottoscritto il 5
aprile 2001, aveva efficacia retroattiva a partire dal 31/12/1998 e, quindi, il Ministero era
tenuto ad adeguare alla nuova disciplina della dirigenza pubblica non solo il trattamento
fondamentale dovuto agli esperti tributari ma anche la speciale indennità agli stessi
spettante;
4. il giudice di appello ha aggiunto che non a caso l’ultimo periodo dell’art.22 aveva fatto
salvi i trattamenti economici già in godimento solo se più favorevoli;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico
motivo, al quale Gianni Guerrieri e Giuseppe Peleggi hanno opposto difese con
tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. erronea e falsa applicazione dell’art.
22, comma 3, del d.p.r. n. 107/2001 in relazione all’art.11 delle disposizioni sulla legge in
generale e rileva, in sintesi, che il richiamo al contratto collettivo per i dirigenti di prima
fascia è riferito al solo trattamento economico fondamentale e non alla speciale indennità
prevista dalla norma richiamata in rubrica, distinta dal trattamento economico al quale
solo deve essere limitata la retroattività prevista dal CCNL 5.4.2001 per la dirigenza del
comparto Ministeri;
2. è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, per violazione del termine
previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., atteso che, ove il ricorrente non si
avvalga del servizio postale ( in tal caso opera la disciplina dettata dall’art. 134 disp.
att. cod. proc. civ. ed ai fini della tempestività del deposito rileva la data di spedizione),

prevista dal C.C.N.L. 1998-2001 per il personale dirigente del comparto ministeri;

occorre avere riguardo non alla data di iscrizione della causa nel registro informatico ( 4
luglio 2013) bensì a quella di materiale consegna degli atti alla Cancelleria della Corte,
nella specie avvenuta il 1° luglio 2013, come attestato dal timbro apposto dall’ufficio;
3.

il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari è stato istituto,

nell’ambito

dell’amministrazione finanziaria ed alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, dalla
legge 146/1980 che, dopo avere previsto i compiti, la composizione e le modalità di
funzionamento dello stesso, all’art. 12 stabiliva che “Agli ispettori nominati tra soggetti
non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a
quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti

con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di
livello C, è attribuito per la durata dell’incarico un assegno integrativo non pensionabile
pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello C e quello
fruito nella posizione di provenienza. Quest’ultimo trattamento viene conservato qualora
sia di maggiore importo. In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene
corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo
pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L’indennità è corrisposta anche sulla
tredicesima mensilità.”;
4. la norma è stata poi abrogata e sostituita dall’art. 22 del d.p.r. 107/2001 che ha
rimarcato il collegamento alle dinamiche retributive connesse alla contrattualizzazione del
trattamento economico della dirigenza, prevedendo che

“Ai componenti del servizio

consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari
al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i
dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza il
trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti
del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento
economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima
fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito, ove
più favorevole.”.
5. sia l’art. 12 della legge 146/1980 che il successivo art. 22 del d.p.r. 107/2001
prevedono, quindi, che l’ammontare della speciale indennità connessa alla funzione
debba essere pari al trattamento economico riconosciuto al dirigente, limitato, dopo la
contrattualizzazione, alla sola parte fondamentale della retribuzione;
6. il CCNL 5.4.2001 per la dirigenza del comparto Ministeri all’art.1, comma 4, prevede
che le disposizioni di carattere economico dettate dallo stesso contratto si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 1998 e detta decorrenza è ribadita dall’art. 38 dello stesso
CCNL che disciplina il « trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia»;

alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392,

7. la tesi sostenuta dal Ministero, secondo cui il rinvio alla contrattazione collettiva non
opererebbe in relazione all’indennità speciale prevista dal richiamato art. 22, contrasta
con il chiaro tenore letterale della norma, che commisura anche detta indennità «al
trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i
dirigenti di prima fascia»;
8. il legislatore ha voluto riconoscere agli ispettori, in ragione della particolare natura
dell’attività espletata, un’indennità aggiuntiva di ammontare pari al trattamento
economico «base», sicché, una volta ritenuta operante la retroattività contrattualmente
stabilita per i dirigenti di prima fascia e maggiorata la componente fondamentale, eguale

indennità;
9. l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 22 del d.P.R. n. 107/2001 è
corretta e condivisibile, per cui si impongono il rigetto del ricorso e la condanna del
Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo;
10.

non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 perché la

norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano
istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016;
Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00 per competenze
professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori
di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2018
Il Preside

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