Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18814 del 05/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18814 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 17053-2013 proposto da:
COGEDE SRL 01509420798 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domicili2ta in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GRAZIADEI
GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LARUSSA ADOLFO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DE FURIA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE
VALERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCA GRIFFO, giusta procura a margine della comparsa di
costituzione;
– resistente –

C.U+c

Data pubblicazione: 05/09/2014

avverso la sentenza n. 1007/2013 del TRIBUNALE di
CATANZARO, depositata il 30/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 17053 sez. M3 – ud. 12-06-2014
-2-

R.g.n. 17053-13 (c.c. 12.6.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.r.l. Cogede ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la
sentenza del 30 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Catanzaro, ha declinato la propria
competenza e ritenuto quella arbitrale sulla domanda proposta nel luglio del 2012 da essa
ricorrente, in cumulo con identica domanda nei confronti di Luca Tinello, contro Maurizio
De Furia.
Con l’atto di citazione introduttivo della domanda nei confronti dei medesimi la qui
ricorrente aveva chiesto, previo accertamento che essa attrice era stata danneggiata dalla

i

condotta colposa del De Furia e del Tinello, nella qualità di propri amministratori, la
condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di € 1.330.000,00 o di quela
maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno dell’azione la Cogedi aveva dedotto che negli anni fra il 2000 ed il 2007 i
due suoi amministratori formali erano stati, alternandosi fra loro, il Tinello e Barbara
Sgherri, ma in realtà l’unico amministratore di fatto era stato il De Furia, che aveva
«compiuto con continuità tutti gli atti di gestione aziendale sino al 2007, data di
dimissioni dell’amministratore» Tinello. La prospettazione della società attrice si
incentrava sulla deduzione di una serie di circostanze evidenziatrici del danno lamentato
determinate da ~la gestio dei due convenuti.
§2. Nel giudizio davanti al Tribunale si costituivano entrambi i convenuti ma il solo
De Furia, oltre a contestare nel merito come l’altro convenuto la fondatezza dell’azione,
eccepiva che la controversia era sottratta alla competenza dell’ a.g.o., in quanto rientrante
nell’ambito della competenza prevista da una clausola compromissoria statutaria.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha declinato la competenza a norma dell’art.
819-ter c.p.c. sulla sola domanda nei confronti del De Furia, rilevando che l’altro convento
non aveva eccepito la competenza arbitrale e disattendendo, per come si evince dalla
motivazione, la replicatio dell’attrice in ordine al fatto che la clausola non sarebbe stata
operante, in quanto il De Furia non aveva mai rivestito formalmente la carica di socio
amministratore. Il Tribunale ha osservato che il De Furia, come si evinceva dalla visura
della C.C.I.A.A., era socio all’epoca dei fatti e che, in ogni caso, essendo stato citato come
amministratore di fatto la clausola statutaria era applicabile anche nei suoi confronti.
§3. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria il De Furia.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Publico Ministero di formulare le sue conclusioni ed all’esito

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Est. Cons. I4a#fa1e Frasca

R.g.n. 17053-13 (c.c. 12.6.2014)

del loro deposito, ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. L’istanza di regolamento di competenza è fondata, sebbene sulla base di rilievi
che questa Corte deve formulare nell’esercizio dei propri poteri di statuizione sulla
competenza e che prescindono dalla prospettazione fatta valere dalla ricorrente con la

proposizione di due motivi, che il Pubblico Ministero ha condiviso nelle sue conclusioni.
La clausola compromissoria di cui all’art. 32 (anteriormente 23) dello Statuto della
società ricorrente, sulla base della quale il Tribunale di Catanzaro ha declinato la
competenza a favore di quella arbitrale ha il seguente tenore: «qualunque controversia
(fatta eccezione per quelle per le quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del
pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l’organo amministrativo e
l’organo di amministrazione e l’organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché
solo tra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza di affari sociali e della
interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo
diritto».
Il contenuto di tale clausola non è in alcun modo idoneo a ricomprendere l’azione
esercitata contro il De Furia, che ha ad oggetto una sua pretesa responsabilità nei confronti
della società, discendente dal cattivo esercizio delle sue asserite funzioni di amministratore
di fatto.
§1.1. Va rilevato che la clausola prevede una serie di fattispecie specifiche, che sono
anzitutto determinate sul piano dei soggetti fra i quali deve sorgere la controversia e,
quindi, sul piano oggettivo. Per quel che attiene al piano soggettivo, talune di esse si
individuano senza alcuno sforzo esegetico, talaltre si individuano attraverso un minimo di
attività ermeneutica che deve sciogliere l’eccesso di uso delle congiunzioni che la
caratterizza.
Esse sono le seguenti: a) controversie insorgenti tra i soci; b) controversie tra i soci e
la società; c) controversie tra i soci e l’organo amministrativo e l’organo di
amministrazione e l’organo di liquidazione; d) controversie tra i soci ed i membri di tali
organi.
Questa esegesi è giustificata dal rilievo che i termini soggettivi delle controversie
compromesse sono espressi dalla preposizione “tra”.
4
Est. Cons. Ra

rasca

R.g.n. 17053-13 (c.c. 12.6.2014)

§1.2. Un’esegesi alternativa, ma meno consona alla lettera della clausola, peraltro,
potrebbe effettuarsi nel senso di aggiungere alle ipotesi sub a) e sub b) quella delle
controversie fra l’organo amministrativo e l’organo di amministrazione da un lato e
l’organo di liquidazione dall’altro, e quella fra i membri, cioè fra i componenti, di tali
organi.
§1.3. In ogni caso, tanto se si sceglie l’una quanto se si sceglie l’altra esegesi, la
controversia introdotta dalla società ricorrente contro il De Furia (come del resto quella
contro l’altro convenuto) non appare riconducibile ad alcuna delle fattispecie individuate

t

dalle due esegesi.
Trattandosi di controversia fra la società e un preteso amministratore di fatto (e, nel
caso del Tinello amministratore formale) essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi
sopra indicate. In particolare, come erroneamente potrebbe aver ritenuto il Tribunale con
l’accenno ad essere stato all’epoca dei fatti il De Furia socio della società, non è in alcun
modo possibile, secondo il senso fatto manifesto dalle parole usate dalla clausola,
considerare che la controversia sia riconducibile alla fattispecie (presente in entrambe le
alternative esegesi sopra formulate) delle controversie fra socio e società. Invero tale
fattispecie va riferita alle rispettive posizioni soggettive del socio e della società in
relazione al profilo contenutistico oggettivo della controversa oggetto della clausola, che
deve insorgere sì <> (Cass. sez. un. n. 7398
del 1998).
Si veda, infatti, Cass. n. 22841 del 2007, ex multis, la quale ha precisato che
«Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga
alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata
della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e
affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in
contestazione nell’ambito della materia rimessa agli arbitri.>>.
§2. Le svolte considerazioni evidenziano conclusivamente che dev’essere dichiarata
la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Del tutto irrilevanti sono sia le prospettazioni sulla base delle quali si fondava il
primo motivo di regolamento, là dove evocava che si vertesse in tema di azione di
responsabilità che, in quanto fondata su irregolarità delle scritture contabili, avrebbe
coinvolto interessi indisponibili e come tale non compromettibili, sia l’adesione ad esse del
Pubblico Ministero.
Allo stesso modo non è necessario esaminare la questione posta con il secondo
motivo di ricorso.
Sicché non è necessario domandarsi se le argomentazioni colà svolte fossero fondate
(in termini si veda Cass. n. 3887 del 2014).
La stessa cosa dicasi per le deduzioni svolte dal resistente nella memoria, le quali
sono assorbite da quanto sopra si è motivato.
§3. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
Il termine per la riassunzione è di mesi tre dalla comunicazione del deposito della
presente.
6
Est. Cons. R fael rasca

R.g.n. 17053-13 (c.c. 12.6.2014)

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, davanti al quale rimette
le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna
parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento,
liquidate in euro quattromiladuecento di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12
giugno 2014.

accessori come per legge

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