Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18814 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 02/07/2021), n.18814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19564/2019 proposto da:

R.A., R.G., L.C., R.R.,

R.M., RI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

ANGELICO, 92, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE SANTIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO EGIDIO ARNABOLDI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che

lo rappresenta e difende;

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE MAJORCA;

S.S., C.T., E.P.R.;

– controricorrenti –

e contro

D.M.M., R.I., RI.GI., R.D.,

ALLIANZA SPA, B.M., G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2744/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/2/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/12/2018 la Corte d’Appello di Catania, rigettato quello in via principale spiegato dai sigg. D.M.M. ed altri, in accoglimento del gravame in via incidentale interposto dalla società Unipolsai s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Siracusa n. 1189/2016, ha rigettato la domanda nei confronti di quest’ultima e del sig. M.R. dai primi originariamente proposta di risarcimento dei danni patrimoniali e non lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) sulla SP (OMISSIS), allorquando l’autovettura Skoda Felicia -assicurata per la r.c.a. con la società Allianz Assicurazioni s.p.a., di proprietà della sig. B.M. e condotta dalla sig. S.S., all’uscita di una curva invadeva la corsia opposta collidendo con la sopraggiungente autovettura Renualt Clio -assicurata per la r.c.a. con la società Milan Assicurazioni s.p.a.) condotta dal proprietario sig. M.R., a bordo della quale era trasportato il sig. R.G., che rimaneva ferito e il successivo (OMISSIS) decedeva.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori L.C. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il M..

Con separato, successivo atto i sigg. D.M.M. ed altri propongono ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi i sigg. S.S., il M. e la società Unipolsai s.p.a., la quale ultima ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che da parte dei ricorrenti L.C. ed altri non risulta prodotta la notifica del ricorso (anche) alle sigg. B.M. ed G.E., citate nel giudizio di gravame ove sono rimaste contumaci.

Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio ex artt. 331 c.p.c., nei confronti delle medesime, con termine ai sigg. L.C. ed altri per la notifica del ricorso di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle sigg. B.M. ed G.E., con termine ai sigg. L.C. ed altri per la notifica del ricorso di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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