Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18812 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19755-2014 proposto da:

C.S., F.I. nella qualità di eredi legittimi di

C.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SOANA 22,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PETTINELLI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CHIETI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 898/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata 30/07/2013 R.G.N. 1233/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 898 del 2013, rigettava l’impugnazione proposta da C.S. e F.I., quali eredi di C.P., nei confronti della Provincia di Chieti, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Chieti.

2. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la materia oggetto della domanda introduttiva del giudizio.

3. Quest’ultima era diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del provvedimento di diniego di assunzione adottato dalla Provincia di Chieti il 5 gennaio 1989.

Il C. aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dalla Provincia nel 1985 per assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 482 del 1968, art. 12, ed era risultato idoneo, collocandosi 11 in graduatoria.

Con Delib. 25 agosto 1987 erano stati assunti, con decorrenza 16 settembre 1987, gli idonei collocati dal terzo al decimo posto in graduatoria.

Il C., con nota del 9 dicembre 1988, aveva intimato di essere assunto, ma l’Amministrazione con nota del 5 gennaio 1989 faceva rilevare che lo stesso, così come altri idonei, non poteva essere assunto in quanto il 15 maggio 1987 aveva compiuto il 55 anno di età.

Tale provvedimento, impugnato dal C. dinanzi al giudice amministrativo, veniva annullato dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5015 del 2005.

Nel 2007 il C. agiva in giudizio dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Chieti dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

4. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione confermando la declaratoria di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Ha affermato il giudice di appello che viene in rilievo una posizione giuridica oppositiva, la cui venuta in esistenza non poteva che coincidere con il momento della lesione ossia con l’adozione del provvedimento, poi dichiarato illegittimo, da parte della P.A., in risposta alla richiesta (di assunzione) formulata nei confronti della medesima, nella veste di datore di lavoro tenuto ad operare l’assunzione.

Nè si era in presenza di una fattispecie extracontrattuale, dal momento che la richiesta di risarcimento del danno era stata correlata al potere delta Pubblica Amministrazione che si era estrinsecato in un atto amministrativo di cui si era contestata la legittimità.

Inoltre, la situazione dedotta in giudizio con l’atto introduttivo non poteva ritenersi relativa ad una sfera soggettiva incisa da un comportamento illecito permanente, in cui è decisivo il momento di esaurimento della condotta.

Doveva, quindi, escludersi sia che la fattispecie integrasse un illecito permanente protrattosi oltre la data del 30 giugno 1998, sia che la situazione dedotta in giudizio integrasse una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Il giudice di appello affermava che, comunque, all’annullamento del diniego di assunzione non conseguiva il diritto risarcitorio azionato.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono C.S. e F.I., quali eredi di C.P., prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Non si è costituita la Provincia di Chieti.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Assumono i ricorrenti di avere agito per il risarcimento del danno conseguente alla lesione della posizione di diritto soggettivo all’assunzione, e che la causa petendi dell’azione era costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, senza che assumesse rilievo il provvedimento che aveva disconosciuto l’assunzione, oggetto di annullamento da parte del G.A., atteso che l’Amministrazione era vincolata a procedere all’assunzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Espongono i ricorrenti che si era in presenza di una situazione che poteva qualificarsi extracontrattuale atteso che la richiesta di risarcimento del danno non era correlata all’atto amministrativo illegittimamente emanato dalla P.A., o non solo ad esso, atteso che a fondamento della domanda vi era la mancata assunzione.

Il lavoratore aveva agito per chiedere il risarcimento dei danni da mancata assunzione, intendendo far valere la responsabilità aquiliana della P.A..

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La lesione del diritto del lavoratore non era stata prodotta da un atto, in quanto la P.A. aveva eseguito correttamente il concorso, ma dall’inerzia della P.A. medesima nel procedere all’assunzione del lavoratore, inerzia poi solo motivata nell’atto impugnato, che non rivestiva carattere vincolante per la condotta posta in essere dalla P.A., che sussistente in precedenza, si era protratta sino all’età pensionabile del lavoratore.

Qualora si fosse inteso qualificare la domanda risarcitoria come contrattuale, comunque, la stessa trovava fondamento in un illecito permanente, protrattosi ben oltre la data del 30 giugno 1998, atteso che il verificarsi del fatto dannoso coincideva quanto meno con il compimento dell’età pensionabile del ricorrente, se non con l’adozione della decisione del Consiglio di Stato nel 2005.

Ma anche riconoscendo il provvedimento di diniego dell’assunzione quale fatto con data certa, a cui fare riferimento in relazione alla giurisdizione, solo nel 2005 si formava il giudicato, e pertanto la domanda ricadeva nella giurisdizione del giudice ordinario.

Da ciò, espongono i ricorrenti, discende la non corretta applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumendo rilievo l’epoca di adozione del provvedimento con cui veniva negato il diritto all’assunzione.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti censurano quanto affermato dalla Corte d’Appello circa il fatto che il C. dall’annullamento del provvedimento di diniego dell’assunzione non poteva ricavare benefici atteso che la graduatoria era stata approvata con delibera la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

Secondo i ricorrenti, qualora si fosse dovuto scorrere la graduatoria, in caso di rinuncia degli aventi diritto, vi era l’interesse del C. a non essere oltrepassato.

5. I primi tre motivi di ricorso che vertono sul dichiarato difetto di giurisdizione del giudice ordinario devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Va osservato che con decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018 è stata delegata alla Sezione Lavoro la trattazione delle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, come quelle prospettate nella specie.

I suddetti motivi non sono fondati in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, in materia di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario con riguardo al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato.

Occorre premettere che, come si legge nella premessa in fatto del ricorso, l’odierno giudizio è stato incardinato nel 2007 e nell’atto di citazione si dava atto del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo conclusosi con la decisione del Consiglio di Stato n. 5025 del 2005 che, annullando la nota del Presidente dell’Amministrazione provinciale del 5 gennaio 1989, affermava che il requisito dell’età doveva essere considerato alla data di scadenza della domanda di ammissione alla procedura e non al momento della nomina, in quanto era stata indetta una procedura concorsuale per l’assunzione di appartenenti alle categorie protette di cui alle carriere ausiliarie.

I ricorrenti quindi, dopo aver prospettato che i giudici amministrativi annullando la suddetta nota avevano affermato il diritto del dante causa all’assunzione, ricordano (pag. 2 del ricorso) che nell’atto di citazione veniva dedotto che “l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione provinciale di Chieti ha di conseguenza cagionati gravissimi danni al sig. C. al quale sono venute meno retribuzioni, indennità e TFS come per legge, oltre danni morali avendo pesantemente risentito moralmente e fisicamente di tale ingiusto trattamento”.

Dunque, il C. agiva per il risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., S.U., n. 25572 del 2014, Cass. n. 430 del 2019), come affermato dalla Corte d’Appello che nel pronunciare sulla giurisdizione ha qualificato la domanda applicando i principi enunciati da questa Corte (si v., Cass., n. 118 del 2016), e non per l’accertamento del diritto soggettivo all’avviamento e selezione e quindi all’assunzione, fattispecie rispetto alla quale, come affermato da questa Corte (Cass., S.U., n. 14432 del 2017) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

6. Al rigetto dei primi tre motivi di ricorso segue l’assorbimento del quarto motivo.

7. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo rigettando il ricorso.

8. Nulla spese non essendosi costituita la Provincia di Chieti.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo rigettando il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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