Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18812 del 02/07/2021
Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 02/07/2021), n.18812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4670/2018 proposto da:
SEAD 1980 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE N. 31, presso lo
studio dell’avv. FABIO MASTROCOLA, che lo rappresenta per procura in
margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; ROMA CAPITALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4881/17 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/02/2021dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
ROSSETTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte: rilevato che in grado di appello la Equitalia Sud s.p.a., dante causa della Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata difesa dall’avv. Gioia Vaccari; rilevato che a quest’ultima è stato notificato il ricorso per cassazione;
ritenuto che la società Equitalia Sud s.p.a. è stata estinta ope legis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, convertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con trasferimento delle relative funzioni alla Agenzia delle Entrate;
ritenuto, di conseguenza, che la notifica del ricorso eseguita al domicilio dell’avvocato nominato dalla Equitalia Sud s.p.a. nel giudizio di appello è nulla, in quanto il potere di quell’avvocato di ricevere le notifiche in nome e per conto della Equitalia Sud s.p.a. si è estinto per effetto dell’estinzione del mandante, oltre un anno prima della notifica del ricorso;
ritenuto che pertanto debba essere ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, ex art. 291 c.p.c..
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la parte ricorrente rinnovi la notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e provveda agli ulteriori adempimenti ex art. 371 bis c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021