Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18811 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4765/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.A.I.S. TRASPORTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, dott.ssa Giovanna Mammana, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Piero Amara,

con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Sebastiano

Verga, in Roma, via Palestro, n. 78;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 200/30/2010, depositata in data 30 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– che l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 26/03/2001, emetteva avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP in relazione all’anno di imposta 2000 che notificava in data 31/10/2006 presso la sede della S.A.I.S. Trasporti s.p.a. ed in data 9/11/2006 presso il domicilio fiscale del rappresentante legale della medesima;

– che la società contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con separati ricorsi, il primo, spedito a mezzo posta con raccomandata in data 8/01/2007, veniva iscritto al n. 657/07 R.G. ed il secondo, spedito con raccomandata postale del 30/12/2006, veniva iscritto al n. 655/07 R.G.;

– che l’Agenzia delle entrate si costituiva nel primo dei suddetti procedimenti ma non nel secondo, che veniva definito in primo grado con sentenza della CTP palermitana n. 15/01/2008, di parziale accoglimento del ricorso della società contribuente;

– che il ricorso in appello proposto dall’amministrazione finanziaria veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata, in cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia riteneva che fossero nuove e, come tali inammissibili, le domande ed eccezioni proposte, le prove addotte in grado di appello dall’Ufficio, non costituito in primo grado, nonchè la produzione della copia del ricorso proposto dalla società contribuente nel giudizio iscritto al n. 657/07 R.G. pendente dinanzi alla CTP palermitana;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha replicato la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia ricorrente deduce la violazione del termine per impugnare l’avviso di accertamento è infondato e va rigettato;

– che pare opportuno preliminarmente premettere che è del tutto ininfluente ai fini dell’ammissibilità del motivo la circostanza che la ricorrente abbia erroneamente indicato la norma violata, avendo fatto riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, dettato in materia di “termini per l’impugnazione” della sentenza, anzichè all’art. 21 medesimo decreto, che è invece dettato in materia di termini per l’impugnazione dell’atto impositivo, dovendosi ritenere che sia incorsa in mero errore materiale nell’indicazione della norma violata, avendo inequivocabilmente argomentato il motivo con esplicito riferimento alla tardiva impugnazione da parte della società contribuente dell’avviso di accertamento spedito con raccomandata postale del 30/12/2006 presso la sede legale della medesima;

– che il motivo è infondato in quanto la tardività del ricorso è dalla ricorrente dedotta con riferimento al primo degli avvisi di accertamento notificato alla società contribuente, precisamente quello inviato con raccomandata postale del 31/10/2006 presso la sede legale della predetta società, che però è oggetto del giudizio iscritto in primo grado al n. 657/07 R.G., mentre il giudizio deciso con la sentenza qui impugnata è quello promosso avverso l’avviso di accertamento notificato con raccomandata postale spedita l’8 gennaio 2007, in relazione al quale non è posta, nè si pone, questione di tardività dell’impugnazione;

– che, così come affermato da questa Corte nella sentenza n. 4622 del 2009 (citata dalla controricorrente), per il contribuente non è affatto indifferente la seconda notifica di uno stesso atto impositivo, essendo del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l’amministrazione finanziaria vi abbia proceduto (nel caso di specie per presunto, quanto indimostrato “scopo cautelativo”), non potendo predicarsi l’applicazione del principio generale della consumazione del potere di impugnazione vigente nell’ordinamento processuale civile (Cass. n. 24332 del 2016, Sez. U.n. 9688 del 2013) con riferimento alla contestazione giudiziale di un secondo atto impositivo, ancorchè identico ad altro precedentemente notificato;

– che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 c.p.c., applicabile al processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, sostenendo che la CTR aveva omesso di dichiarare la litispendenza con il giudizio iscritto al n. 657/07 R.G., avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento, e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo;

– che è indubitabile che “a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza”, anche se pende in grado di appello, stante la assoluta indifferenza del grado di giudizio ai fini della necessità che si proceda alla dichiarazione della litispendenza da parte del giudice successivamente adito, non potendosi neanche escludere che, a causa della mancata eccezione delle parti sul punto nel precedente grado di giudizio e in assenza di elementi idonei ad evidenziare la esistenza di una situazione di litispendenza, la causa successivamente adita sia quella pendente in appello, sicchè potrebbe essere anche tale giudice a dovere adottare i provvedimenti di cui all’art. 39 c.p.c., comma 1″ (Cass. Sez. U. n. 27846 del 2013), senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Cass. Sez. U. cit.);

– che tale ultima regola iuris rende inammissibile il quarto motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduce la violazione del citato art. 295 c.p.c.;

– che, riprendendo le fila del discorso relativo al tema posto nel secondo motivo, deve osservarsi che è orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui “la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d’ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (Cass. n. 26862 del 2016; id. n. 3340 del 2001, n. 9895 del 2003, n. 16634 del 2013);

– che, in difetto di tale dimostrazione, come nel caso in esame, il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile;

– che è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, per avere la CTR ritenuto nuove e, quindi, inammissibili le censure svolte in appello dall’Agenzia delle entrate nonostante quelle dedotte andassero qualificate come mere difese e non eccezioni in senso stretto, attenendo all’assenza di motivazione della sentenza di prime cure e all’erronea qualificazione come prova documentale dei richiami giurisprudenziali e dottrinali operati dalla società contribuente nel ricorso introduttivo;

– che, invero, il motivo è privo di autosufficienza non riportando, se non per generico riassunto, il contenuto delle censure sollevate in grado di appello;

– che, in estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

dichiara infondato il primo motivo di ricorso, inammissibili tutti gli altri, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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