Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18811 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. un., 20/08/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAIROLI

6, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERAMO, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso

lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, MELCHIORRE ANNA MARIA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 975/2006 del Tribunale amministrativo regionale di

L’Aquila emessa il 05/04/2006 e la n. 226/2009 del TRIBUNALE di

TERAMO emessa il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per L’A.G.A.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.E., con ricorso notificato il 15 giugno 1999, ha chiesto al TAR Abruzzo di riconoscerle il diritto alla retribuzione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva, per l’attivita’ di messo conciliatore svolta in favore del Comune di Teramo dal febbraio 1984 al giugno 1994.

2. Il Tar ha ritenuto che l’attivita’ della M. non fosse inserita nell’apparato organizzativo del Comune, sicche’ non era configurabile un rapporto di pubblico impiego, la cui costituzione, de resto, non era stata nemmeno richiesta dall’interessata, che aveva solo domandato, ex art. 2126 c.c., il corrispettivo per l’attivita’ svolta. Il rapporto fra il Comune e la M. era riconducibile ad un rapporto d’opera professionale e le situazioni giuridiche che ne scaturivano avevano natura di diritto soggettivo. Quindi la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario.

3. Il Tribunale di Teramo, successivamente adito dalla M., giungeva ad una conclusione opposta osservando che la domanda, benche’ non rivolta direttamente al riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego, presupponeva tuttavia l’accertamento di un siffatto rapporto, e che, in relazione al periodo cui risalivano le prestazioni rese, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo.

4. M.E., con ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, chiede a questa Corte di risolvere il conflitto negativo di giurisdizione cosi’ verificatosi, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Il Comune di Teramo resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. La ricorrente chiede a queste Sezioni unite di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, a suo avviso, la questione di giurisdizione sarebbe ormai coperta dal giudicato per effetto della citata sentenza del T.A.R. Abruzzo, erroneamente ritenuta non vincolante dal Tribunale di Teramo, e richiama in proposito, fra l’altro, l’ammissibilita’, di un giudicato implicito sulla giurisdizione alla stregua dei principi affermati da queste S.U con la sentenza 24883/2008.

7. Il controricorrente osserva, a sua volta, che il giudice amministrativo nel declinare la propria giurisdizione si e’ espresso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, definendolo in maniera inequivoca quale rapporto d’opera professionale e non come pubblico impiego, dato il carattere accessorio e strumentale delle prestazioni richieste alla M. e il mancato inserimento di quest’ultima nell’apparato organizzativo del Comune. Anche tale accertamento sarebbe passato in giudicato, sicche’ il Tribunale di Teramo non avrebbe errato nel declinare la propria giurisdizione, perche’ l’accoglimento della domanda………..avrebbe necessariamente postulato, contrariamente a quanto statuito dai TAR…….l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione e quindi di un rapporto di pubblico impiego per il periodo dal 4 febbraio 1984 al 14 giugno 1994″, accertamento riservato al giudice amministrativo.

La ricorrente per non restare priva di tutela giurisdizionale avrebbe dovuto quindi impugnare tempestivamente la sentenza del giudice amministrativo relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con il Comune.

8. Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si e’ in presenza non gia’ di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all’art. 41 cod. proc. civ.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1., puo’ essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in “ogni tempo” e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato, (v. per tutte, Cass. sez. Unite 20-10-2006, n. 22521).

Quindi va escluso che la sentenza del TAR sopra cit. possa, di per se, costituire ostacolo ad una diversa declaratoria sulla giurisdizione.

9. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo in applicazione del principio del principio secondo il quale la richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la pubblica amministrazione in periodo anteriore al 30 giugno 1998, e’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la pubblica amministrazione che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all’ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi, sia attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullita’ che, pero’, non produce effetti, ex art. 2126 c.c., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”. (Cass. sez. Unite 20-08-2009, n. 18506; v. anche Cass. sez. Unite 19-02-2004, n. 3339).

10. Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del g. a. e va cassata la sentenza del TAR. Le particolarita’ della vicenda processuale inducono la Corte a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza 975/2006 resa fra le parti dal TAR Abruzzo;

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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