Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18811 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17768-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ASPRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;

– ricorrente –

contro

D.M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2937/2013 della Corte di Appello di Palermo,

depositata il 30.12.2013 R.G.N. 1184/2011.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 2937/13, pronunciando sull’appello proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento nei confronti di D.M.V., in riforma della sentenza n. 476/2011 emessa dal Tribunale di Agrigento, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Azienda avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2009 emesso dal medesimo Tribunale, che confermava integralmente.

2. Con il suddetto decreto ingiuntivo era stato ingiunto all’Azienda di pagare in favore di D.M.V., titolare di studio dentistico convenzionato esterno, accreditato per le prestazioni specialistiche di odontostomatologia, la somma di Euro 14.112,00, oltre accessori, quale differenza tra il budget assegnato per l’anno 2007 e la minor somma corrisposta dall’Azienda.

3. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della Azienda, condannando il D.M. a restituire la somma oggetto del decreto ingiuntivo, nel frattempo incassata, oltre accessori.

4. La Corte d’Appello ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già respinta dal Tribunale e riproposta in appello dalla Azienda.

Assume la Corte d’Appello che la stessa è infondata in quanto nella fattispecie in esame si controverte in ordine all’esatto adempimento di un contratto di diritto privato – di fissazione del compenso annuale spettante ad una struttura accreditata presso il SSN per il servizio reso – nonchè della pretesa dell’Azienda di rideterminarlo unilateralmente in applicazione di disposizioni dell’Autorità regionale.

Quindi, con riguardo al merito della controversia ha ritenuto che il contratto recante “Negoziazione definitiva budget 2007”, in ragione dell’interpretazione delle clausole negoziali dello stesso, conteneva un’assegnazione definitiva, rispetto alla quale non sussisteva il potere dell’Amministrazione di rideterminazione unilaterale, in mancanza di errori di calcolo, o di ragioni giustificative quali eventuali successivi provvedimenti dell’Amministrazione regionale sempre riferiti al medesimo anno 2007.

Ciò emergeva sia dalla definizione letterale, contenuta nel contratto, della negoziazione come definitiva, sia dall’effettuazione della stessa in base ai criteri fissati dal D.A. n. 2594 del 2007, riguardanti proprio il3

budget di tale anno, sia dall’inciso, anch’esso contenuto nel contratto, che per il primo trimestre del 2008 sarebbe stato operativo il budget del 2007 nelle more delle determinazioni assessoriali e della conseguente negoziazione.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’ASP di Agrigento prospettando due motivi di ricorso.

6. Il D.M. non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è prospettato difetto di giurisdizione, ex art. 360 c.p.c., n. 1, in favore del giudice amministrativo. Assume la ricorrente che le convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie e i medici convenzionati hanno natura di contratti di diritto pubblico e che le relative controversie relative alla determinazione del contenuto delle convenzioni sono devolute al giudice amministrativo, non vertendosi nell’ipotesi di un semplice contratto di diritto privato come affermato dal giudice di appello.

Venendo in rilievo un rapporto concessorio, e dunque la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, o l’accertamento del corretto esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione del relativo corrispettivo, la controversia andava devoluta al giudice amministrativo.

2. Va osservato che con decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018 è stata delegata alla Sezione Lavoro la trattazione delle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, come quella prospettata nella specie.

Il motivo non è fondato, sussistendo nella specie la giurisdizione del giudice ordinario, come statuito dalla Corte d’Appello di Palermo, in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, in materia di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento.

Ed infatti, come affermato da Cass., S.U., n. 28053 del 2018, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l’illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell’eccezione sollevata dalla ASL; in quest’ultimo caso, infatti, poichè il “petitum” sostanziale investe anche l’esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nella specie, come affermato dalla Corte d’Appello nel qualificare la domanda (in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, si v. Cass., n. 118 del 2016, n. 23794 del 2011), si controverte sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio come determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e il concessionario, e dunque la controversia è stata correttamente incardinata dinanzi al giudice ordinario.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e l’errata applicazione delle norme di diritto e dei contratti, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

E’ contestata la statuizione che ha ritenuto definitivo il contratto di negoziazione del budget 2007, assumendo che la ricostruzione delle disposizioni negoziali operata dalla Corte d’Appello non trova riscontro nei fatti e nella disciplina che regola la procedura di negoziazione delle somme oggetto della controversia.

La ricorrente ripercorre, quindi, il quadro normativo primario e secondario di riferimento, richiamando, altresì il decreto assessoriale n. 2594 del 2007, e rileva che il contratto di negoziazione per l’anno 2007 prevedeva un’esplicita clausola di riserva, secondo cui l’assegnazione definitiva sarebbe stata effettuata non appena l’Assessorato regionale alla sanità avesse emanato disposizioni in merito.

Pertanto, la clausola: “In ogni caso nelle more delle determinazioni

assessoriali e della conseguente negoziazione, nel 2008 relativamente al 1 bimestre, sarà operativo il budget del 2007”, ad avviso della ricorrente, condizionava l’operatività del budget 2007 al mancato intervento di variazioni per il medesimo budget 2007 nei primi due mesi del 2008, e non sanciva una protrazione per i primi mesi del 2008 del budget 2007, come invece affermato dalla Corte d’Appello.

Da ciò discendeva che la negoziazione non poteva intendersi definitiva. Inoltre non poteva assumere rilievo il nomen iuris attribuito dalle parti.

4. Il motivo è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’ interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’ interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., n. 27136 del 2017, n. 873 del 2019).

Nella specie, il motivo, nel dedurre l’erronea interpretazione delle clausole contrattuali avendo attribuito alle stesse un significato diverso da quello fatto proprio dalle parole in esse contenute, violando pertanto le norme di cui all’art. 1362 c.c. e ss., è privo di specificità nei termini sopra riportati, non deducendo ed illustrando le criticità del percorso ermeneutico seguito dalla Corte d’Appello, ma limitandosi a contrapporre la propria interpretazione del contratto a quella del giudice di secondo grado.

5. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.

6. Nulla spese non essendosi costituito D.M.V..

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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