Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18810 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. un., 20/08/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 20/08/2010), n.18810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI ED ODONTOIATRI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACINI

25, presso lo studio dell’avvocato PICCIONE SALVATORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUILLACI VINCENZO, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMADORI PAOLA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

avverso la decisione n. 887/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Salvatore PICCIONE, Marco RAMADORI per delega

dell’avvocato Giuseppe Ramadori;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comitato direttivo dell’ENPAM in data 20 aprile 1990 rigettò la richiesta del professor P.F. di annullamento della deliberazione del Comitato esecutivo dell’ente, che, a sua volta.

aveva rigettato la richiesta di annullamento del rigetto dell’istanza presentata dal P. per conseguire le prestazioni del Fondo speciale dei medici ospedalieri, previste nel R.D. 30 dicembre 1938, n. 1631, art. 82 da lui maturate quale primario ospedaliero, relative al quinquennio 1 gennaio 1965 – 31 dicembre 1969.

Il Comitato ritenne che la domanda fosse tardiva perchè presentata oltre il termine del 31 maggio 1988. fissato in via perentoria da una delibera dello stesso Comitato.

Il P. impugnò la decisione dell’ENPAM dinanzi al Tar del Lazio e si rivolse anche a giudice ordinario ottenendo in data 2 ottobre 1990 un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente alle prestazioni anzidette.

Il decreto venne opposto dall’ENPAM, il quale chiese, ottenendola, la sospensione del giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che rispetto alla sua definizione avesse carattere pregiudiziale la decisione del giudice amministrativo.

Tale giudizio come affermato nel controricorso del P., senza contestazione da parte dell’ENPAM, non risultava ancora definito nel maggio 2009.

Nel ricorso al TAR il P. dedusse l’illegittimità del provvedimento impugnato, osservando che il diritto del dipendente pubblico alla percezione di compensi retributivi e prestazioni previdenziali può essere sottoposto a termini perentori solo se fissati dalla legge, e chiese pertanto che gli fosse riconosciuto il diritto all’indennità in questione nella misura indicata dallo stesso ente.

Il Tar, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ENPAM, accolse il ricorso considerando non perentorio il termine fissato dal comitato direttivo dell’ente e non provato comunque il momento dell’avvenuta conoscenza da parte del sanitario della norma regolamentare sul termine.

L’appello dell’ENPAM, fondatola l’altro, sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venne respinto dal Consiglio di Stato, il quale, in proposito, osservò che l’oggetto della controversia non riguardava la spettanza o meno di un credito previdenziale ma la legittimità di un provvedimento con cui era stato fissato un termine diretto a condizionare l’esercizio del diritto dei medici ospedalieri alla percezione dei compensi fissi previsti dal citato R.D. 30 dicembre 1938, n. 1631, art. 82.

L’ENPAM impugna questa sentenza per motivi di giurisdizione sostenendo che l’oggetto della controversia è il diritto soggettivo ad ottenere il pagamento di somme derivanti dalla restituzione dei contributi sui cosiddetti compensi fissi, previsti dal più volte citato R.D. 30 dicembre 1938, n. 1631, art. 82, e che non ha alcun rilievo il provvedimento dell’ente che aveva posto limiti temporali all’esercizio di tale diritto, potendo tale provvedimento, se illegittimo, formare oggetto di disapplicazione.

P.F. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il R.D. 30 dicembre 1938, n. 1631, art. 82, Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali dispone che:

“Per i ricoverati in corsia comunque, a carico di Enti mutualistici e assicurativi, l’amministrazione può stipulare apposita convenzione con detti Enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero non superiore a quella indicata dall’art. 81, un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformità delle norme che il Ministro per l’interno emanerà, inteso il Ministro per le corporazioni, e che dovrà essere devoluto dall’amministrazione ospedaliera ai sanitari curanti.” Tali compensi a norma della L. 25 marzo 1971, n. 213, art. 1 “sono aboliti a decorrere dal 1 gennaio 1971”.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che i cosiddetti compensi fissi mutualistici, che un ente ospedaliero versi ai propri sanitari, a norma del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, art. 82 e prima della loro abolizione disposta con la L. 25 marzo 1971, n. 213, non sono qualificabili come componenti della retribuzione corrisposta dall’ospedale stesso a detti dipendenti, e, pertanto, non sono assoggettati a contribuzione in favore dell’Inadel, in quanto non provengono dal datore di lavoro, ma dagli istituti mutualistici nell’interesse dei quali le prestazioni professionali sono state eseguite, mentre l’ente ospedaliero, datore di lavoro, assume la mera veste di mandatario ex lege alla materiale consegna dei relativi importi. (Cass. civ., sez. Unite 04-01-1980, n. 4; conf. Cass. civ. sez. Lavoro 05-01-1984, n. 47).

Quindi, sul piano della giurisdizione, la controversia avente ad oggetto la ripetizione dei contributi che il sanitario ospedaliero assume illegittimamente versati all’Inadel sui cosiddetti compensi fissi erogati dagli enti mutualistici, in relazione alle prestazioni professionali eseguite in favore dei mutuati, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, inerendo tali compensi non al rapporto di pubblico impiego ma al distinto rapporto di prestazione d’opera professionale nell’interesse dei detti enti mutualistici.

(Cass. civ., sez. Unite 25-01-1989, n. 432).

Nel medesimo ordine di idee si è, più recentemente, ritenuto che ai sensi del testo novellato del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la quantificazione dei contributi ENPAM dovuti dall’AUSL sulle competenze relative alle prestazioni erogate dal direttore sanitario di un centro convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e ciò mancando qualunque esplicazione di poteri autoritativi da parte dell’Azienda sanitaria, (v. anche Cass. civ., sez. Unite 25-03-2005, n. 6405).

Sulla base di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il ricorso dell’ENPAM deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

La particolarità delle vicende processuali sopra riassunte induce la Corte anzitutto a dichiarare compensate le spese dell’intero processo.

La Corte osserva, inoltre che la condotta processuale dell’ENPAM, caratterizzata, in sostanza, dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria e di quest’ultima in favore della prima, in simmetrica opposizione alle scelte della controparte, non risulta conforme ai principi di cui all’art. 88 c.p.c., comma 1.

Essa, e in particolare la richiesta di sospensione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, ha certamente contribuito fra l’altro a pregiudicare il diritto fondamentale del P. ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) il quale impone in primo luogo al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (v., fra le molte, per tutte.

Cass. sez. Unite 03-11-2008, n. 26373) ma è idoneo anche a concretizzare la clausola generale del cit. art. 88 c.p.c., vietando alle parti comportamenti di carattere puramente defatigatorio.

La Corte ritiene pertanto di dover applicare l’art. 92 c.p.c., comma 1, ultima parte, condannando il ricorrente a rimborsare al resistente la somma di Euro 4000,00.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese dell’intero processo; condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1 a pagare alla parte resistente la somma di Euro 4000,00.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

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