Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1881 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1881 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28041-2012 proposto da:
BENI STABILI SPA SIIQ 00380210302 in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135,
presso lo studio dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE – già COMUNE DI ROMA in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentato e difeso dagli avvocati CECCARELLI AMERICO e
ROSSI DOMENICO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 29/01/2014

COOPERATIVA EDILIZIA TOPAZIO SRL;

– intimatA avverso la sentenza n. 21966/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 13.7.2011, depositata il 24/10/2011;

22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Berruti che si riporta agli
scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato Domenico Rossi che si riporta
ai motivi del controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 28041 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt.
377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 28041 del 2012 “Con la sentenza n.
21966 del 2011 questa Corte dichiarava inammissibile il ri-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5358 del
2006, pronunciata in materia di occupazione espropriativa,
sul rilievo che in nessuno dei due motivi prospettati era
stato formulato il quesito di diritto prescritto dall’art.
366 bis cpc, introdotto dal d.lgs. 40 del 2006. Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per revocazione Beni Stabili spa,
affidandosi ad un unico motivo, nel quale ha denunciato l’esistenza di un errore di fatto ex art. 391 bis e 395, n. 4,
cpc. Ha sostenuto il ricorrente da una parte che il primo motivo di ricorso non si sarebbe dovuto concludere con la formulazione del quesito di diritto, in quanto la questione ivi
contenuta non atteneva alla censura di violazione di legge,
essendo stata richiesta al giudice di legittimità solo l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale
nelle sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 in materia di
liquidazione dell’indennizzo dovuto all’espropriato; dall’altra che il secondo motivo conteneva la formulazione del quesito di diritto, evincendosi chiaramente dalla sua lettura la
sintesi logico-giuridica della questione di diritto in questo
dedotta.

corso per cassazione proposto da Beni Stabili spa nel 2008

Ha resistito con controricorso il Comune di Roma, chiedendo
il rigetto delle pretese avversarie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo il
costante orientamento di questa Corte, l’errore revocatorio

sultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare
l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece,
incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex
plurimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile
2001, n. 5369). In particolare l’errore di fatto previsto
dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi
dell’art. 391 bis cod. proc. civ. – deve consistere, al pari
dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito,
nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza
di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei
documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve
esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto
controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività
(Cass. 18 maggio del 2006, n. 11657; 28 febbraio 2001, n.

consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le ri-

4640). L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per

tanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del
giudice sul piano logico-giuridico (Cass. n. 3494 del 12 febbraio 2013). In tal senso deve essere ribadito che, ove il
ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla
portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si
verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio,
dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile
di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi
dell’art. 395 c.p.c., comma l, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in
procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili
di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass.
n. 9835 del 2012; n. 5221 del 2009). Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema
Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perché in tal

converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risul-

caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466 del 2011; 14608
del 2007); va esclusa la ricorrenza di errore revocatorio,
nelle pronunzie di questa Corte, nel preteso errore sul con-

se non integranti “fatto” nei riferiti termini (Cass. 11657
del 2006); nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086 del
2008); nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi
(Cass. n. 9533 del 2006) o nella lettura del ricorso (Cass.
n. 5076 del 2008); così come, infine, nel preteso errore
sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369 del
2009). Nella stessa ottica, si è escluso che possa rappresentare errore revocatorio il mancato rispetto del principio di
autosufficienza del motivo di ricorso per non aver il ricorrente precisato e riportato il contenuto dei documenti la cui
produzione non era stata ritenuta ammissibile dalla corte di
appello (Cass. 14608 del 2007). Dal quadro giurisprudenziale
appena delineato discende l’impossibilità di configurare quale errore revocatorio il giudizio espresso da questa Corte
nell’impugnata sentenza n. 21966 del 2011 in ordine all’inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione, per la sostanziale mancanza dei quesiti di diritto, corredati dei requisiti richiesti dall”art. 366 bis c.p.c. (cfr. con riferimento all’inidoneità, Cass. n. 9835 del 2012 e n. 5605 del

tenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anch’es-

2012). Nel caso in esame, con riferimento al primo motivo,
relativo ad una censura qualificabile come vizio di violazione di legge, il quesito manca del tutto, e la valutazione di
non necessità formulata nel ricorso per revocazione è di na-

bili spa ha sostenuto di aver formulato il quesito di diritto, riportato nel ricorso per revocazione, non rilevato dalla
Corte. In realtà nella sentenza impugnata è stato chiarito
che nell’illustrazione delle questioni sottoposte
all’attenzione dell’organo giudicante era del tutto mancante
la formulazione di un esplicito quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso. In tal modo questa Corte ha proceduto a qualificare il quesito di diritto, formalmente posto a chiusura del motivo, come apparente, ritenendolo inidoneo a rivestire la funzione attribuitagli dall’art.
366 bis cpc ed esprimendo pertanto una valutazione di diritto, con la conseguenza che, per i principi di diritto sopra
richiamati, tale giudizio di valore non può essere oggetto di
denuncia sotto forma di vizio revocatorio. (Cass. n. 9835 del
2012 e n. 5605 del 2012).
Le censure sono quindi palesemente inammissibili.

tura giuridico-interpretativo. Nel secondo motivo, Beni Sta-

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, osservando in ordine alla memoria :

procedimento dal dr. Bernabai, tabellarmente designato come
riserva per la costituzione del collegio;
Le

altre

osservazioni

critiche

non

scalfiscono

l’impianto della relazione che non ha ravvisato errori percettivi nella qualificazione giuridica degli atti processuali
compiuta dalla sentenza revocanda;
Alla declaratoria d’inammissibilità segue l’applicazione
della soccombenza in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento
in favore della parte contro ricorrente, liquidate in E 2000
per compensi; E 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dttobre 2013
Il P

Il dr. Macioce è stato sostituito per la trattazione del

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