Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18809 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18809 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: PONTERIO CARLA

SENTENZA

sul ricorso 2602-2013 proposto da:
INTERNATIONAL CAMPING Torre Cerrano di Ruggieri
Manlio, già International Camping Torre Cesano sas
01816080681, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 62, presso lo STUDIO FALLACARA,
2018
677

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO DI
TEODORO, giusta procura in atti;
– ricorrente contro

ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE

Data pubblicazione: 16/07/2018

(I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta mandato in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. già EQUITALIA PRAGMA S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 994/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 10/10/2012 r.g. n.
800/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

R.G. n. 2602/2013

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di l’Aquila, con sentenza n. 994 pubblicata il 10.10.2012,
in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta
dalla S.a.s. International Camping “Torre di Cerrano” alla cartella di pagamento
notificata il 31.3.2003.

cessazione dell’appalto, introdotto dall’art. 4 della L. n. 1369 del 1960 per
l’esercizio dei diritti dei lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici nei
confronti degli imprenditori appaltanti, avesse efficacia limitata ai diritti
suscettibili di essere fatti valere direttamente dai lavoratori e non potesse
estendersi ad un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale.
3. Nel merito, ha ritenuto dimostrata, in base alle prove testimoniali raccolte,
alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal
legale rappresentante della S.a.s. International Camping “Torre di Cerrano”,
l’interposizione fittizia di manodopera dei soci lavoratori della Cooperativa
Arancia Club in favore della società committente.
4.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la International

Camping Torre Cerrano di Ruggieri Manlio, affidato ad un unico motivo,
illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso ll’Inps.
5. Equitalia Pragma s.p.a. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso International Camping Torre Cerrano di
Ruggieri Manlio ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, L. n.
1369 del 1960, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
2. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4663 del 1983;
Cass. n. 5185 del 1983; Cass. n. 3216 del 1875) che, in epoca anteriore alla
sentenza n. 996 del 2007, aveva ritenuto il termine di decadenza di cui al citato
art. 4 applicabile anche ai diritti vantati dall’Istituto previdenziale nei confronti
delle imprese appaltanti, invocando una rimessione al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

Carla Ponteric‘lest ns e

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decadenza di un anno dalla

R.G. n. 2602/2013

3. Ha rilevato come l’art. 4 della L. 1369 del 1960 assoggettasse a decadenza
“i diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell’articolo precedente” e come
quest’ultimo, cioè l’art. 3, prevedesse la responsabilità solidale del committente
anche con riferimento “all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi
di previdenza ed assistenza”, con conseguente erroneità di una interpretazione,

di trarre vantaggio dal regime di solidarietà senza sottostare al predetto
termine decadenziale.
4. Il motivo di ricorso deve ritenersi infondato in quanto l’unico argomento
speso dalla società, e che fa leva sulla lettera delle disposizioni in esame,
appare già superato dalla condivisibile motivazione di cui alla sentenza di
questa Corte n. 996 del 2007, seguita da altre pronunce conformi (cfr. Cass. n.
6532 del 2014; Cass. ord. n. 11861 del 2011), sicché è da escludere anche
l’attualità di un contrasto interpretativo rilevante ai sensi dell’art. 374 c.p.c..
5. Una interpretazione incentrata sulla lettera del combinato disposto degli
artt. 3 e 4 della L. n. 1369 del 1960 e sulla ratio sottesa al dato normativo
mostra come il legislatore abbia voluto introdurre una obbligazione di carattere
solidale al fine di garantire, ai dipendenti delle imprese appaltatrici, un
trattamento minimo inderogabile retributivo ed un trattamento normativo non
inferiore a quello dei dipendenti degli appaltanti, sempre che si sia in presenza
di specifiche prestazioni da effettuarsi all’interno dell’azienda di questi ultimi, ed
abbia altresì inteso estendere, sempre a garanzia dei suddetti dipendenti, la
solidarietà tra committente ed appaltatore anche alle prestazioni scaturenti
dalle leggi di previdenza ed assistenza.
6. D’altra parte, che nella scrutinata normativa siano contemplati unicamente i
committenti e gli appaltatori si deduce con certezza dalle espressioni del
legislatore che fa, per quanto riguarda i primi, ricorso alla parola “imprenditori”
(“Gli imprenditori che appaltano” e “Gli imprenditori sono altresì tenuti …”
rispettivamente ai commi 1 e 3, art. 3) e, per quanto riguarda la parte
coobbligata con questi, alla parola “appaltatore” (cfr. ancora commi 1 e 3 del
citato art. 3). Che la disciplina del termine decadenziale riguardi sempre ed
unicamente il committente e l’appaltatore – e non qualsiasi altro soggetto

Carla Ponterio,

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2

quale quella adottata dalla Corte di merito, che consente agli enti previdenziali

R.G. n. 2602/2013

estraneo alla conclusione del contratto lavorativo perché terzo rispetto ad esso trova ulteriore e definitivo conforto nel testo dell’art. 4, il cui richiamo ai diritti
spettanti ai prestatori di lavoro “ai sensi dell’articolo precedente” appare
estremamente eloquente in tale senso. Tale conclusione trova, sotto altro
versante, conferma nella piena autonomia del rapporto previdenziale facente

6029 del 1984).
7. Le considerazioni svolte portano al rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente, in base al principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite
in favore dell’Inps liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti
de3s psrt@ rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi
professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14.2.2018

Il consigliere’ est.
Dott.ssa Carita F?,49*9i

/

Il Presidente
Dott. Umberto Berrino
—7

L
li Funzionario Sìiidiz iario
Dott.ss

Dopositat m .an
oggi,

n
•I 6 LUG. 208

capo all’Inps, (cfr. Cass. n. 9774 del 2002; Cass. n. 4141 del 2001; Cass. n.

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