Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18807 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale delle Stato;

– ricorrente –

contro

C.M.A.R.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 30^, n. 94, depositata il 14.1.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso;

– che – a seguito della comunicazione di iscrizione di ipoteca in relazione a cartella esattoriale, concernente l’iscrizione a ruolo di irpef, ilor e c.s.s.n. per l’anno 1995, emessa nei suoi confronti in qualita’ di erede del marito e non impugnata – la contribuente presento’ istanza di annullamento in autotutela del ruolo e propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

che, a fondamento del ricorso, la contribuente dedusse di aver rinunziato all’eredita’ dal marito;

che l’adita commissione tributaria dichiaro’ inammissibile il ricorso, sul presupposto dell’estraneita’ del diniego di autotutela all’ambito degli atti impugnabili come delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 9;

– che, in esito all’appello della contribuente, la decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che annullo’ la cartella;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che la contribuente non si e’ costituita;

osservato:

– che, con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3, e art. 21, comma 1, censurando la decisione impugnata per aver ritenuto ammissibile il ricorso della contribuente avverso diniego di annullamento in autotutela di cartella esattoriale a suo tempo non impugnata;

considerato:

che il motivo di ricorso e’ manifestamente fondato;

che le sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, puntualizzato che, in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, a tacer d’altro, perche’, altrimenti, si darebbe ingresso ad un’inammissibile controversia sulla legittimita’ di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. 3698/09);

ritenuto:

– che pertanto, risultando assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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