Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18807 del 16/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18807 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 13211-2013 proposto da:
LETIZIA

MODESTO

LTZMST69M11E791G,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ETTORE XIMENES 3, presso lo
studio dell’avvocato OTTAVIO PANNONE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
527

REGIONE

CAMPANIA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA POLI 29, (UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
DELLA

REGIONE

CAMPANIA),

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 16/07/2018

dell’avvocato GIUSEPPE TESTA, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

LETIZIA

MODESTO

LTZMST69M11E791G,

elettivamente

studio dell’avvocato OTTAVIO PANNONE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1447/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2013 r.g.n.
10621/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega
verbale Avvocato OTTAVIO PANNONE;
udito l’Avvocato ALBA DI LASCIO per delega verbale
Avvocato GIUSEPPE TESTA.

domiciliata in ROMA, VIA ETTORE XIMENES 3, presso lo

R.G.13211/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato la nullità della pronuncia di prime cure
per la mancata integrazione del contraddittorio, attivato su iniziativa di Modesto
Letizia, Avvocato del Servizio legale della Regione Campania, nei confronti degli altri

proroga delle posizioni organizzative nell’area Avvocatura, relativamente al periodo
agosto 2004 e il luglio 2005, individuati quali litisconsorti necessari nel giudizio a
norma dell’art. 102 cod. proc. civ.
Ha, pertanto, rimesso d’ufficio le parti dinanzi al primo Giudice.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione con cinque censure
Modesto Letizia, cui resiste con controricorso la Regione Campania, la quale propone,
altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste il Letizia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n.4 cod. proc. civ., parte
ricorrente deduce “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che comporta
la nullità della sentenza o del procedimento”. La Corte d’appello avrebbe errato nel
non ritenere improcedibile il primo appello della Regione Campania per la mancata
notifica entro il termine dell’atto introduttivo del giudizio nel termine previsto dalla
legge, con la conseguenza del passaggio in giudicato parziale della sentenza.
Con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n.4 cod. proc. civ., si
contesta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che comporta la nullità
della sentenza o del procedimento”. L’errore procedimentale denunciato consisterebbe
nel non avere, il Giudice di seconde cure, dichiarato inammissibile, perché tardivo, il
secondo appello autonomo della Regione.
Nella terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n.3 cod. proc. civ., si deduce
“Violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. per essersi già
formato il giudicato parziale esplicito sull’illegittimità dei decreti di conferimento delle
posizioni e delle relative proroghe, nonché sull’an del risarcimento danni, e per essersi
già formato il giudicato implicito sulla questione della mancata integrazione del
contraddittorio”. Ciò nonostante, invece, la Corte territoriale dopo sette anni ha
stabilito che ciò che era stato già accertato con efficacia di giudicato fra il ricorrente e

legali interessati all’accertamento dell’invalidità dei provvedimenti di assegnazione e di

la Regione, avrebbe dovuto essere accertato anche nei confronti dei soggetti
asseritamente pretermessi.
In particolare, secondo parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto
considerare non rilevabile la mancata integrazione del contraddittorio in quanto,
essendosi formato il giudicato esplicito su una parte del merito, si era venuto a
formare il giudicato implicito anche sulle questioni di rito rilevabili d’ufficio, non
espressamente esaminate in primo grado.

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod.proc. civ. – Non necessità di una
integrazione del contraddittorio”. Nega la parte ricorrente che sussista il litisconsorzio
necessario sì da legittimare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Avvocati del Settore Contenzioso della Regione, titolari di posizione organizzativa.
La censura rileva che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre soltanto
quando è dedotto in giudizio un rapporto unico e inscindibile che renda necessaria la
partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso. Nella fattispecie controversa il
giudizio era stato promosso esattamente contro l’amministrazione e non già nei
confronti degli altri Avvocati, e conseguentemente, data la natura bilaterale dei
rapporti di lavoro, la sorte degli uni sarebbe indifferente sugli altri, rilevando
unicamente in via di mero fatto.
Nella quinta e ultima censura, formulata a sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.,
parte ricorrente lamenta “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle
domande del ricorrente, riproposte nei motivi di appello, che comporta la nullità della
sentenza e/o del procedimento – Error in procedendo. Violazione dell’art. 112 — 116
cod. proc. civ.” Il Giudice dell’appello, perseverando nell’errore procedurale, lungi
dall’esaminare il motivo principale del ricorso avverso la Regione, avrebbe omesso di
decidere nel merito della declaratoria di nullità o d’inefficacia dei decreti di
conferimento e di proroga delle posizioni organizzative.

Venendo ora all’esame dell’appello incidentale della Regione Campania, esso è
affidato a due censure.
Nella prima l’Ente contesta “Nullità della sentenza ex art. 102 cod. proc. civ.” La
stessa sarebbe viziata, in quanto emessa in contraddittorio non integro, vertendosi in
materia di procedura concorsuale per l’attribuzione di incarico di posizione
organizzativa di responsabile dell’attività “Esecuzioni Civili” alla coilega Angela
Acierno, alla cui assegnazione Modesto Letizia riteneva di dover essere preferito.

La quarta censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n.3 cod. proc. civ., lamenta

Con la seconda censura si lamenta “Erroneità ed ingiustizia della sentenza” quanto
alla statuizione di condanna della Regione al risarcimento del danno in favore del
Letizia e al pagamento delle spese di lite. La difesa dell’Ente si addentra nella
complessa ponderazione di natura organizzativa e attitudinale a base della scelta, di
natura discrezionale effettuata dall’Ente, di non affidare al ricorrente principale la
posizione reclamata, siccome di natura fiduciaria, mancando quei presupposti
d’impegno e produttività, i quali, alla stregua delle periodiche valutazioni del dirigente

Venendo all’esame delle censure del ricorso principale, le prime due e la quinta,
esaminate congiuntamente per connessione, sono inammissibili e altresì infondate.
Sotto il primo profilo esse sono prospettate quali violazioni di legge, in quanto
inerenti a una questione di diritto di natura procedurale, là dove, a ben vedere, le
stesse, denunciando un vizio della motivazione del provvedimento gravato, avrebbero
dovuto essere, semmai, formulate ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.
Si rammenta, fra l’altro, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte non è
consentito alla parte dedurre in sede di legittimità la censura di omessa motivazione
con riferimento a un atto processuale, in quanto, ai sensi dell’art. 360, n.4 cod. proc.
civ. spetta alla Corte di Cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunziato vizio
di attività attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o
dalla sufficienza o logicità dell’eventuale motivazione del Giudice del merito sul punto
(Così Cass. n.2251/1999).
Sotto il profilo dell’infondatezza, le censure esaminate non si confrontano con la
ratio decidendi della sentenza gravata.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa difesa del ricorrente
principale, avverso la sentenza di prime cure avevano proposto appello autonomo sia
Modesto Letizia sia la Regione, poi riuniti, e quest’ultima, nella memoria difensiva,
aveva proposto altresì appello incidentale. In seguito alla riunione dei due ricorsi
contro la stessa sentenza, il Giudice di seconde cure, su istanza della Regione, aveva
disposto la rinotifica dell’appello autonomo di questa. All’udienza successiva, tuttavia,
l’ente non aveva offerto la prova di aver adempiuto l’onere della rinotifica, e, pertanto,
il Letizia aveva chiesto che fossero dichiarati inammissibili sia l’appello autonomo della
Regione, sia il successivo appello incidentale tardivo, di contenuto identico al primo.
Le censure non si misurano, tuttavia, con la ratio decidendi con la quale il Giudice
dell’Appello, sul presupposto dell’inscindibiiità della domanda e rilevando d’ufficio la

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dell’Area, erano invece presenti per altri colleghi.

mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati
all’accertamento, ha affermato: “Tale declaratoria travolge e assorbe quindi – stante
l’unicità del procedimento – anche l’impugnazione della Regione di cui al suo ricorso
del 28 novembre 2008, ancorché improcedibile per omesso rinnovo della notificazione
nel termine, perentorio, assegnato ai sensi dell’art. 291 del codice di rito, omissione
che del resto nemmeno potrebbe in astratto sanarsi per effetto del successivo
corrispondente appello incidentale, tardivo” (p.7).

che la rilevabilità d’ufficio della violazione della regola sul litisconsorzio necessario
“…travolge e assorbe” l’impugnazione della Regione, e, di conseguenza, rende
ultronea la domanda del Letizia diretta a sentir dichiarare l’improcedibilità della stessa
in attuazione del principio di consumazione del potere d’impugnazione da parte
dell’Ente, sul presupposto che nessuno dei due atti d’appello si fosse rivelato idoneo
allo scopo.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta, dunque, sopravanzare di
gran lunga le doglianze del ricorrente principale rispetto alla vicenda processuale
oggetto del giudizio. Le stesse, pertanto, non si rivelano idonee a intaccarne la
correttezza formale e la coerenza logica, che restano, così confermate.
La terza censura è, di conseguenza, assorbita.
La quarta censura è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata sull’argomento, decidendo
che “In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento,
il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto
pretermesso domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel
novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli
retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc…); l’integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l’attore si
limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese
compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”
(Cass. n.988/2017).
Tale principio di diritto si attaglia al caso in esame, considerato che rispetto alle
pretese oggetto della rivendicazione da parte del ricorrente (domanda risarcitoria e
riconoscimento della progressione economica superiore), la posizione degli altri legali
del Settore Avvocatura della Regione Campania non poteva dirsi neutrale. Pertanto, a
essi compete la qualifica di litisconsorti necessari nel giudizio de quo.

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La ratio decidendi che emerge dal passaggio della motivazione sopra riportato è

Quanto al ricorso incidentale le due censure, che vanno esaminate
congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Esse introducono questioni che esulano dalla pronuncia d’appello, la quale si è
arrestata all’accertamento della violazione delle regole sul litisconsorzio necessario,
rinviando la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, mentre
ignorano il cuore della motivazione, là dove, cioè, è stato sancito che la declaratoria di

necessari, ha travolto e assorbito l’impugnazione della Regione.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato, così come va rigettato il ricorso
incidentale. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della
reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e
della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del comma 1
bis, dello stesso art. 13.

Così deciso all’Udienza del 6 febbraio 2018

Il Consigliere Estensore

ILCANJÀI lERE

Maria

iacoia

violazione del principio di inscindibilità della domanda, nei confronti dei litisconsorti

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