Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18807 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 12/07/2019), n.18807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRUSCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13423-2018 proposto da:

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo

studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentato e difeso dagli

avvocati IACOBONI LUCIA, TOSTI SABRINA;

– ricorrente –

contro

A.G., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2018 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 19/02/201 8;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il comune di Ascoli Piceno propone ricorso per cassazione contro A.G. e P.G., che non svolgono difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 19.2.2018, che, in accoglimento dell’appello delle controparti a sentenza del Giudice di Pace, ha dichiarato fluii il verbale di violazioni del C.d.S. perchè avrebbe dovuto essere immediatamente contestato non risultando agli atti planimetrie redatte in merito all’incidente e la semplice dinamica dei fatti non necessitava di particolari accertamenti.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 145,200 e 201 C.d.S., e art. 384 reg. att. C.d.S., omesso esame di fatto decisivo perchè la contestazione immediata deve aver luogo quando è possibile ed il verbale indicava i motivi della contestazione differita; 2) omesso esame di fatto decisivo perchè al rapporto erano allegate planimetrie e foto.

Ciò premesso, si osserva:

Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01n. 4571, etc.). L’art. 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma sono esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque essere effettuata se e quando sia possibile in reazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione” senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’ammnistrazione, che non impingano in violazioni di legge e salvo quanto precisata in giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 18023/2018 e 2206/2007).

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio ai momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Nella fattispecie la valutazione sulla verbalizzazione post sinistro impinge nella scelta organizzativa (iella amministrazione di redigere i verbali relativi a sinistri, che abbiano richiesto rilievi in istrada, solo in ufficio, scelta organizzativa insindacabile conforme a consolidata giurisprudenza (v. anche S.U. 39362012).

Donde l’accoglimento del primo motivo del ricorso e l’assorbimento del secondo, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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