Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18807 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/07/2021), n.18807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6049/2019 proposto da:

P.P., P.M., P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE NGELICO 92, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO DE SANTIS, e ROMANO VACCARELLA;

– ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.N., F.M.P.P., F.M.A.,

F.M.G., FA.MI.AL., rappresentati e

difesi dall’avv. Federico Galgano e domiciliati in Roma, P.zza

Augusto imperatore, nello studio dell’avv. Guido Maria Pottino;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

Z.G., Z.F., Z.S., rappresentati e

difesi dagli avv. Francesco Camerini, Anna Rossi, Paola Rossi,

domiciliati in Roma nel loro studio in v.le delle Milizie n. 1;

– ricorrenti controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

LLOYD’S OF LONDON, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8021/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta in trattazione camerale il

27/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORRADO MISTRI per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato a R.G. e a R.N. in data 23 luglio 2004 e al notaio Fa.Mi.Gi. in data 29 luglio 2004 Banca Intesa S.p.A. – quale incorporante di Cariplo S.p.A., e attualmente Intesa Sanpaolo S.p.A. – conveniva i suddetti davanti al Tribunale di Roma per ottenerne la condanna a risarcirle i danni che avrebbe subito in conseguenza di un vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939, imposto a un immobile con D.M. 25 maggio 1972 e trascritto alla Conservatoria R.R.I.I. di Forlì in data 4 luglio 1972, di cui aveva appreso l’esistenza ricevendo raccomandata del 12 novembre 1992 inviata dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna. Tale immobile l’attrice aveva acquistato dalle convenute R. il 20 luglio 1990 con rogito del notaio F., che ne aveva verificato altresì la libertà da ogni vincolo, per cui quando era venuta a conoscenza del vincolo di cui sopra l’attrice aveva già avviato lavori di ristrutturazione mediante appalto.

Tutti i convenuti si costituivano, resistendo. Il notaio otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, Lloyd’s of London Rappresentanza Generale per l’Italia, che pure si costituiva resistendo. Nelle more decedeva R.G., di cui si costituivano gli eredi Z.G., S. e F..

Con sentenza n. 2250/2013 il Tribunale condannava i convenuti in solido a risarcire l’attrice per Euro 499.197,40, ai fini del regresso determinando la responsabilità del notaio nella misura del 50% e la responsabilità di ciascuna delle due alienanti nella misura del 25%; negava inoltre la copertura assicurativa del notaio.

2. Avendo proposto appello principale il F.M., appello incidentale i R. – Z. e ulteriore appello incidentale la banca, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2018, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale R. – Z., accogliendo parzialmente l’appello incidentale della banca, così da aumentare il quantum risarcitorio.

3. Hanno presentato ricorso P.M., P. e F., quali eredi di R.N., deceduta nelle more del secondo grado; in relazione alle iniziative difensive delle altre parti hanno pure depositato un controricorso e un controricorso con ricorso incidentale.

Hanno presentato ricorso Z.G., in proprio e quale procuratrice di Z.F., nonchè Z.S.; hanno altresì depositato, poi, in relazione alle iniziative difensive delle altre parti, controricorso e controricorso con ricorso incidentale..

Hanno presentato controricorso e ricorso incidentale i successori del notaio, deceduto anch’egli durante il secondo grado, ovvero C.N., Fa.Mi.Al., G. e P.P..

Ha presentato la banca un controricorso avverso ogni ricorso di controparte.

Riuniti i ricorsi, in relazione alla chiamata della causa alla adunanza camerale del 16 settembre 2020, le parti congiuntamente proponevano istanza di rinvio per concludere una transazione che dichiaravano essere in corso; pertanto con ordinanza interlocutoria n. 23649/2020 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Deve darsi atto che con tre distinti atti di rinuncia e accettazione delle analoghe rinunce delle controparti, notificati il 22 gennaio 2021, P.P., F. e M., C.N., Fa.Mi.Al., A., G. e P.P. nonchè Z.F., G. e S. hanno appunto dichiarato di voler rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi e ricorsi incidentali con totale compensazione delle spese processuali.

Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 25 gennaio 2021 ha dichiarato di accettare tutte le rinunce, condividendo pure la compensazione totale delle spese, e ha ritualmente notificato l’atto di accettazione alle controparti,.

Essendo stati depositati i suddetti atti, che risultano tutti rituali, si deve dunque dichiarare l’estinzione del giudizio, a spese compensate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. sez. 5, ord. 12 ottobre 2018 n. 25485; Cass. sez. 6-3, ord. 30 settembre 2015 n. 19560).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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