Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18806 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1595 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

s.r.l. X 18, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Tommaso Maglione, col quale elettivamente si

domicilia in Roma, alla via Ovidio, n. 20, presso lo studio

Liccardo, Landolfi & Associati;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 4, depositata in

data 2 maggio 2013, n. 384/04/13.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle entrate ha accertato nei confronti della società per l’anno 2006 maggiore materia imponibile ai fini ires ed iva: in particolare, il maggior reddito derivava da quello minimo imposto alla L. n. 724 del 1994, art. 30, giacchè la società risultava non operativa, in ragione del mancato superamento del test di operatività, tanto che la Direzione regionale della Campania aveva respinto l’interpello disapplicativo;

– ne era scaturito anche il recupero dell’iva, non essendo consentito alle società non operative compensare o chiedere a rimborso i crediti iva, anch’esso preceduto dal rigetto dell’interpello disapplicativo;

– la società ha impugnato entrambi gli avvisi, senza successo in primo grado;

– la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della contribuente limitatamente alla richiesta subordinata, riducendo l’importo del reddito imponibile e reputando al riguardo non decisiva la circostanza che la società detenesse la partecipazione al capitale sociale di due società, di cui una operativa;

– contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l’Agenzia non replica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente si duole dell’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonchè della violazione del principio della domanda, là dove il giudice d’appello non ha annullato del tutto l’avviso inerente all’ires, sebbene abbia rimarcato la non assoggettabilità della società all’obbligo di presentare l’interpello ed abbia accolto la domanda proposta in via subordinata, è inammissibile, perchè non congruente con la decisione impugnata; giudice d’appello difatti non dubita che la società sia di comodo, avendo incentrato la propria valutazione soltanto sul quantum oggetto dell’accertamento, di modo che del tutto coerente è l’accoglimento della domanda subordinata, che si è limitato a modulare il reddito;

– il secondo motivo, col quale la società lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994 e, conseguentemente, del D.P.R. n. 600 del 1973, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per omissione della motivazione dell’avviso, è inammissibile, perchè concerne direttamente gli avvisi di accertamento e non già la sentenza impugnata, che, peraltro, ha ritenuto adeguatamente motivati gli accertamenti;

– infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, contestando il calcolo del reddito presunto: Questa Corte ha difatti stabilito che, secondo la disciplina vigente ratione temporis per l’anno d’imposta 2006, spetta al contribuente, che risulti “non operativo” in base alla disciplina delle società di comodo, di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, l’onere di dimostrare la presenza di “oggettive situazioni di carattere straordinario” che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi e del reddito minimo (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21358), laddove nel caso in esame non è dedotta la sussistenza di elementi concreti idonei a consentire il superamento del test di operatività;

– nulla va disposto per le spese, in mancanza di attività difensiva;

– sussistono peraltro i presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo.

Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA