Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18806 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.M., M.M. e T.M., rappresentati
e difesi per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Carolco
Francesco, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, piazza
della Liberta’ n. 20;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e di lesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e
Equitalia s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante rag. R.G., rappresentata e difesa per
procura a margine del controricorso dal Avvocato Renella Roberto,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Mundula
Giulio in Roma, via Tronto n. 32;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1 18/15/07 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata il 16 gennaio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
giugno 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;
E’ presente i Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI
Domenico.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto da V.M., M.M. e T.M. per la cassazione della sentenza n. 118/15/07 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 gennaio 2008, che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per l’annullamento delle cartelle di pagamento emesse in relazione all’IRPEF per le annualita’ 1996, 1997, 1998 e 2000;
Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso, osservando che:
il primo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa o grave insufficienza della motivazione, lamentando che la decisione impugnata abbia dichiarato inammissibile il ricorso sulla base del solo seguente rilievo: “Questa commissione, ha preso visione della documentazione in atti e di quella prodotta in udienza, rilevando che la stessa non e’ conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 22”;
– “il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la sentenza impugnata omette completamente di esplicitare gli elementi di fatto e di diritto in forza dei quali ha ritenuto di ravvisare una causa di inammissibilita’ del ricorso”;
rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;
ritenuto che e argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame della sentenza impugnata, che omette completamente di esplicitare le ragioni della ritenuta inammissibilita’ del ricorso dei contribuenti, dovendosi reputare a tal fine del tutto insufficiente il mero e generico rinvio alla disposizione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 22;
che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010