Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18805 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A. e M.P., elett.te dom.to in Roma, alla via
A. Gramsci 54, presso lo studio dell’avv. TASCO Giampiero, dal quale
sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 87/2008/10 depositata il 18/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.A. e M.P. contro l’Agenzia dell’Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia del Territorio contro la sentenza della CTP di Roma n. 363/19/2006 aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la notifica di classamento n. (OMISSIS) contr. catastali. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa e insufficiente motivazione e la violazione dell’art. 2697 c.c. La CTR non avrebbe esaminato tutte le eccezioni proposte dai contribuenti nella comparsa di costituzione in appello e la motivazione sul punto sarebbe carente.
Le censure sono inammissibili non avendo i ricorrenti prodotto copia della comparsa di costituzione in appello. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente e’ tenuto, a pena d’improcedibilita’, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009; Sez. 5, Ordinanza n. 24940 del 26/11/2009).
Tale onere si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non e’ ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformita’ non sia contestata dalla parte contro cui e’ prodotta”.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dai ricorrenti con la propria memoria.
Consegue da quanto sopra la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010