Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18805 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 12/07/2019), n.18805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10169-2018 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE DEIANA;
– ricorrente –
contro
PREFRITURA DI NUORO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 535/2017 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il
10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI
VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.M. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Nuoro, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro del 10.10.2017, che ha respinto l’appello a sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato l’opposizione a verbale della polizia stradale per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 bis con decurtazione di 10 punti della patente e ritiro della stessa. La sentenza di appello ha ritenuto sufficiente la costituzione della prefettura tramite funzionario delegato, senza peraltro che fossero state formulate contestazioni, ha sancito che il giudizio di opposizione è strutturato in conformità al modello del giudizio civile ordinario e che emergevano con esattezza giorno, ora, luogo di accertamento, identificazione del veicolo e del conducente, presenza dei cartelli.
I ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 171 c.p.c., comma 3, perchè nessuna delega era presente nel fascicolo e la stessa deve essere conferita per iscritto; 2) violazione degli artt. 112,115,116,345,416 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7perchè il Tribunale non avrebbe potuto vagliare il merito, posto che i documenti erano inammissibili in primo grado e dovevano considerarsi nuovi in appello.
Le generiche censure sono infondate.
La prima ripropone il tema della delega al funzionario prefettizio sul quale la sentenza ha sufficientemente risposto.
Risulta, invero, che la Prefettura si costituì in udienza depositando copia del verbale e delle controdeduzioni della polizia stradale e la sentenza ha ritenuto sufficiente la semplice dichiarazione del funzionario delegato di stare in giudizio in tale qualità in quanto la delega, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, non equiparabile alla procura ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. 24.4.2010 n. 9842).
In senso conforme cfr. Cass. 7.5.2018 n. 10867.
La seconda, promiscua nel riferimento a plurime violazioni, trascura che i documenti erano ammissibili in primo grado e non censura specificamente la ratio secondo cui i documenti dovevano comunque essere prodotti “in ottemperanza all’obbligo imposto dalla legge” come affe7mato in sentenza.
Nel rito ex art. 23 era pacifico che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dalla L. n. 689 del 1981 a produzione dei documenti relativi all’infrazione poteva intervenire nel corso del giudizio non avendo il termine natura perentoria (Cass. 14016/2002 e 26362/2016).
Nel rito ex D.Lgs. n. 150 del 2011 si ritiene non sia mutato nulla quanto alla produzione dei documenti relativi all’infrazione in quanto nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 il termine previsto dal comma 8 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento nonchè alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall’art. 416 c.p.c. che si applica, in virtù del richiamo operato dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 2, comma 1, per gli altri documenti depositari dall’Amministrazione (Cass. 9545/2018 e in motivazione Cass. 26990/2018 pag. 6).
Pertanto i giudici di merito ben potevano decidere la causa sulla base della documentazione relativa all’infrazione prodotta dalla Prefettura in udienza (cfr. in proposito da ultimo Cass. 24691/2018).
Ne consegue che non sussiste la denunciata violazione delle norme processuali, mentre restano inammissibili, per la natura dei vL2io 3 per i nuovi limiti alla censura motivazionale in sede di legittimità, i profili evocati dal riferimento alle norme che regolano le modalità della motivazione, artt. 115 e 116 c.p.c..
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019