Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18805 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. III, 02/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 02/07/2021), n.18805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4502/2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BISSI, e LUCA GUERRINI,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano,

pec: aldo.bissi.milano.pecavvocati.it;

luca.guerriniordineavvgenova.it;

– ricorrente –

contro

C.M., CU.GI., C.R., rappresentati e

difesi dagli avvocati DAVIDE RENALDO, e LUCIANO GARATTI, ed

elettivamente domiciliaci in ROMA, presso lo studio del secondo in

VIA DELLA GIULIANA 63, pec: studiolegale.pec.renaldo.it;

luciano.garatti.brescia.pecavvocati.it;

– controricorrenti –

e contro

R.D., R.F., R.S., rappresentati e

difesi dagli avvocati MASSIMO CATALDO, e NICOLA MAROTTA, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, pec: massimo.cataldo.ordineavvgenova.it;

nicolamarotta.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrenti –

e contro

C.M., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1815/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione cel 22/5/2012 la società (OMISSIS) srl convenne davanti al Tribunale di Genova R.D., S. e F., nella qualità di eredi per rappresentazione di Ca.Gi., nonchè altri eredi della stessa, Cu.Gi., C.M. e C.R., affinchè fosse accertato l’inadempimento dei loro danti causa ad una convenzione quadro stipulata in data 27/5/2010 – avente ad oggetto il trasferimento dell’intero pacchetto azionario di una società titolare di uno stabilimento balneare sul lungomare di (OMISSIS) – e la condanna alla restituzione del doppio della caparra versata o al risarcimento del danno.

I convenuti si costituirono in giudizio chiedendo il ridetto delle domande e dichiarandosi comunque disponibili alla stipula del contratto definitivo riconoscendo però – il primo gruppo di eredi – di non avere la disponibilità del 100% delle quote e di non poter, pertanto, adempiere al preliminare in quanto il secondo gruppo di eredi aveva fatto valere, quale lesione della propria quota di legittima, la titolarità della residua quota del 2% del pacchetto azionario.

Il Tribunale, con sentenza n. 2447 del 4/7/2014, dichiarò risolta la convenzione quadro per inadempimento dei convenuti, che non avevano trasferito, come da accordi, il 100% del pacchetto azionario, e dichiarò inammissibile la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra e, in alternativa, al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Genova, adita dai R. in via principale e da (OMISSIS) srl Cu.Gi. e gli eredi di Cu.Ca. con distinti appelli incidentali, con sentenza n. 1815 del 26/11/2019, ha rigettato tutti gli appelli, compensando le spese. Per quanto ancora qui di interesse la Corte territoriale ha ritenuto che, quella dedotta nel preliminare fosse una obbligazione unica ed indivisibile avente ad oggetto l’intero pacchetto azionario della società, in ordine al quale gli eredi dell’originaria stipulante avevano promesso il fatto proprio e, per la residua quota di azioni detenuta da una parte di minoranza, avevano promesso il fatto del terzo; che i promissari venditori – sui quali gravava il relativo onere probatorio – non avevano fornito la prova di essersi diligentemente attivati allo scopo di soddisfare le esigenze di (OMISSIS) per acquisire la rimanente quota di proprietà di terzi con a conseguente sussistenza del loro inadempimento; quanto alla domanda di restituzione del doppio della caparra o, in alternativa, di condanna al risarcimento del danno, la sentenza ha, da un lato, confermato l’inammissibilità della domanda alternativa, dall’altro rigettato nel merito entrambe le domande, la prima perchè mancante il presupposto per la restituzione, e cioè il recesso, avendo la società agito solo per la risoluzione del contratto, e la seconda perchè sprovvista di prova.

Avverso la sentenza la società (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, gli eredi R. e gli eredi Cu.. il Fallimento (OMISSIS) srl ha svolto atto di intervento in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 99,101,112 c.p.c. e degli artt. 1385 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la società ricorrente censura la sentenza con riguardo alla statuizione di inammissibilità della domanda alternativa di restituzione del doppio della caparra e di risarcimento del danno laddove, invece, il giudice avrebbe dovuto ritenere l’alternatività quale incompatibilità sostanziale delle due domande di guisa che l’accoglimento dell’una avrebbe condotto al rigetto dell’altra.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi. L’impugnata sentenza, oltre ad aver rilevato l’inammissibilità delle domande alternative di risarcimento del danno e di restituzione del doppio della caparra, per l’impossibilità di rimettere al giudice la scelta su quale domanda far valere in via principale e quale in via subordinata, ha esaminato nel merito le domande stesse e le ha rigettate entrambe: la prima, quella di restituzione del doppio della caparra, per insussistenza dei presupposti del recesso, avendo la società attrice sempre e soltanto agito per sentir dichiarare la risoluzione del contratto, e la seconda, quella di danni, per insussistenza dei relativi presupposti.

Ne consegue che, non avendo il motivo di ricorso censurato la ratio decidendi, esso va dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente impugna il capo di sentenza che ha escluso la ricorrenza del recesso e dunque la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di restituzione del doppio della caparra, affermando che il giudice avrebbe dovuto qualificare la fattispecie, indipendentemente dall’uso del termine “risoluzione”, quale fattispecie di tipo “caducatorio” e concludere nel senso della legittimità della domanda di restituzione.

2.1 Il motivo è inammissibile e, in subordine, comunque infondato. La censura si concretizza in una prospettata erronea interpretazione della domanda da parte del giudice che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto prendere atto della volontà “caducatoria” espressa dall’attrice e pronunciarsi” accogliendola, sulla domanda di restituzione del doppio della caparra. Come è noto l’interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice del merito e non è censura bile in sede di legittimità quando sia motivata in maniera congrua e adeguata. In ogni caso il motivo è infondato in quanto l’attrice ha sempre e soltanto agito per ottenere la risoluzione della convenzione quadro per inadempimento dei venditori e per il risarcimento del danno e non ha mai fatto alcun cenno all’ipotesi di voler esercitare il recesso. Ad opinare diversamente, come prospettato dalla ricorrente, ipotizzando che i due rimedi possano essere contestualmente azionati al fine di ottenere la somma più alta possibile tra la restituzione del doppio della caparra e la liquidazione del danno, si porrebbe la parte non inadempiente in una condizione di ingiustificato favor nel chiedere di provare in giudizio il maggior danno.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie si dispone in ogni caso la compensazione delle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA