Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18804 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18804 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 8711-2017 proposto da:
FORTUNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE STAROPOLI;
– ricorrente contro
EQUITALIA

SERVIZI

DI

RISCOSSIONE

S.P.A.

C.F./P.I.13756881002, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata’ in ROMA, VIA
PELLEGRINO MATTEUCCI n.41, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO GIUSEPPE PITITTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIETRO ROSANO;
controricorrente –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 2384/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Francesco Fortuna propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo
Valentia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del
contribuente contro un’intimazione di pagamento per imposta
di registro, relativo all’anno 1997;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’art. 360 n. 3) c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., giacché la CTR avrebbe
erroneamente escluso la decorrenza del termine prescrizionale
quinquennale, tra la notifica della cartella esattoriale e
l’intimazione opposta;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il motivo di ricorso non è fondato;
che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza
del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto
di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione
coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione”
Ric. 2017 n. 08711 sez. MT – ud. 10-05-2018
-2-

MOCCI.

del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in
quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si
applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione
coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti

nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e
degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per
la violazione di norme tributarie o amministrative e così via:
pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del
termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non
consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in
presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n.
23397 del 17/11/2016);
che, pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre
avere riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta
della quale è sorto il credito tributario;
che, nella specie, la legge sull’imposta di registro (art. 78 DPR
n. 131/1986) non contiene la previsione di un termine di
prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova
applicazione il regime ordinario, di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 65, n. 11555 dell’11/05/2018);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Ric. 2017 n. 08711 sez. MT – ud. 10-05-2018
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relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie,

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

Riscossione s.p.a., in euro 700, oltre spese forfettarie in misura
del 15%.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2018
Il Preytdènte
Dr. Marc lloi lacobellis

legittimità, che liquida, a favore di Equitalia Servizi di

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