Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18804 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30362/18 proposto da:

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ai sensi

del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1;

– ricorrente –

contro

-) K.F., elettivamente domiciliato a Termoli, c.so Nazionale

75, presso l’avv. Simone Coscia, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso 143.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.F., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, che la rigettò con ordinanza 31.8.2016.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, venne parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Campobasso con sentenza 13.4.2018.

Quest’ultima ha osservato che:

-) secondo il racconto fatto dall’appellante, questi era fuggito dal suo paese dopo che, tagliando legna in un bosco, aveva accidentalmente ucciso la persona che era con lui, facendole cadere sul capo il ramo di un albero;

-) la fuga era dovuta al timore di essere incarcerato e di essere condannato a morte per il reato di omicidio colposo;

-) tale racconto era complessivamente credibile;

-) la sentenza di primo grado era erronea nella parte in cui aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

-) infatti “dai rapporti di Amnesty International” emergeva che le carceri del Gambia erano caratterizzate da carenti condizioni igieniche, sovraffollamento, malattie, mancanza di assistenza medica, malnutrizione, caldo estremo;

-) tali circostanze, ad avviso della corte d’appello, integravano il rischio di sottoposizione del richiedente asilo, in caso di rimpatrio, a trattamenti disumani o degradanti.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su un motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Nella illustrazione del motivo l’amministrazione ricorrente sostiene che in Gambia non sussisterebbe la “situazione di violenza generalizzata”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Dopo aver detto ciò, il motivo si conclude con l’affermazione che le circostanze poste dalla corte d’appello a fondamento della prova decisione “non sono tra i presupposti della legge per ottenere la protezione sussidiaria”.

2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Esso è infatti estraneo alla ratio decidendi sottesa dalla decisione impugnata: la corte d’appello ha accolto la domanda di protezione sussidiaria sul presupposto che il richiedente, in caso di rimpatrio, corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, mentre l’amministrazione ricorrente assume che la domanda di protezione sussidiaria sia stata accolta a causa della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel paese di origine del richiedente.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Non è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Ministero dell’interno alla rifusione in favore di K.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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