Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18803 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18803 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 12613-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MICCICHE’ ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato SERGIO DI MODICA;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 4008/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 18/11/2016;

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 12613 sez. MT – ud. 15-03-2018
-2-

12613/17 tra ..1genia delle entrate e M/etiche .’1Irgela

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, attinente violazione di legge, ricorrendo
?ipotesi di esercizio lavoro autonomo, rientrante nella nozione comunitaria di impresa e
come tale esclusa dal beneficio ex art. 108 comma 3 e 288 TFUE, in relazione alla decisione
C2015-5549 Final del 14/8/2015, noncl-é art. 1 comma 665 1. 190/2014, per la cassazione
della sentenza della CFR della Sicilia, n. 4008/17/16 dep. 18.11.2016, che ha respinto

Micciclé, ritenendo tempestiva ?istanza, presentata il 31.12.2007 e spettante il rimborso.
La contribuente si è costituita con controricorso, deducendo finammissibilità del ricorso per
inesistenza della notifica – presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo gradoper cui, non avendo partecipato al giudizio di appello, la notifica andava fatta alla parte
personalmente e l’infondatezza del ricorso.
Considerato che:
1.Va preliminarmente dichiarata l’amtnissibilità del ricorso, avendo la contribuente sanato
con la propria costituzione in giudizio eventuali nulliù della notifica (S.U. 20/07/2016, nn.
14916 e 14917).
2.Nel caso di specie trattasi di richiesta di rimborso per Ilor (oltre che Irpef), attivi ù di
lavoro autonomo, relativa a misura di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del
dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
2.1.Questa Corte ha sul tema di recente affermato (Cass. Ord. nn. 29905 del 2017 e n.
3070 del 2018) che ; che cix6i
raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo
d’imposta sul valore aggiunto “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo,
nn’attivi ft economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art. 9,
par. 9, Direttiva L’E n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE n. 77/388/CE), sia con la
normativa europea sugli appalti pubblici , laddove si stabilisce che “i termini imprenditore,
fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico

?appello dell’Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di Angela

o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la
realizzazione di lavori c/o opere, prodotti e servizi” (art. 1 par., 8, Direttiva UE, n.
2004/18/CE)); che tale nozione e stata recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015)
5549 final, par. 134, della Commissione LE laddove si afferma che i “soggetti che non
svolgono attivitt economica (…) non vanno considerati come imprese”»; e cheocósignifica che
non importa neppure che l’attività economica possa essere una libera professione
regolarnentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v.

e 18/06/1998, Commissione vs. Italia»
2.2.Va, pertanto, considerata attiviù d’impresa quella svolta dal lavoratore autonomo, qualee
il contribuente in esame.
2.3.Cò premesso, si osserva che lo svolgimento di un’attiviù di impresa costituisce, ai sensi
dell’art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all’applicabilitì del
beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in
misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002,
in favore dei <€oggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, è espressamente escluso per, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa
C-132/06, aveva giì rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge
n. 289 del 2002 con il sistema comune dellTVA in quanto, introducendo rilevanti
differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio
di neutraliù fiscale.
2.4.0rbene, anche con riferimento al beneficio di cui all’art. 1, comma 665, prima parte,
legge n. 190 del 2014, la Commissione LE, con la decisione sopra richiamata ( confermata
dal Tribunale di primo grado LT„ con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il
giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme
interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in
via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto , che riducono tributi e contributi
dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato
effetto in maniera illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno>, salvo che si

Commissione LE 30/01/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner

tratti di «aiuto individualo> che, , ovvero
dei regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al
momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in
applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98> (del 7 maggio 1998,
sull’applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)< da ogni altro regime di aiuti (art. 3). 2.5.1_,a Commissione UE ha inoltre precisato che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilift che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perdé il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea !coni il regolamento) de minimis applicabile oppure percl-é il beneficio individuale è concesso in conformift di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)> (p. 134 della
“decisione”).
2.6.Alla luce di quanto sopra spetta al giudice di merito verificare in concreto che il
beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (arti. 2 e 3 dec.
cit.), “tenendo conto, in specie, che la regola de stabilendo una soglia di aiuto al di sotto
della quale l’art. 92, n. 1 IFITE, mi-) considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla
generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza
dovesse essere superata, il beneficio dovià essere negato nella sua interezza” (Cass.,
22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). Per il rispetto del principio de minitnis, non
ento sia inferiore
basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento
alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare
l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo
di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).
2.7. In difetto, va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione
della Commissione L’E, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il
mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti
destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (par. 150, lett. b), dec. cit.),
sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola un
. presa in

approvato, ma <éno a concorrenza dell'intensiù massima pre- vista per questo tipo di aiuti>

sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in
seguito alle calamiti naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in
esame” (par. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il
beneficiano abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamita naturale al momento
dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa,
scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da
altre misure di aiuto (par. 148 dec. cit.). La prova delle suddette circostanze è a carico del

n. 22377 del 2017), l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante
decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua
diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle
commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei
documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla
precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per
l’applicazione della nuova regola giuridica .
3. Alla stregua delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va cassata con rinvio
alla CTR della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della
Sicilia, in diversa composizione..
Roma, 15 marzo 2018

5

Il

soggetto che invoca il beneficio. In conformitì con quanto affermato da questa Corte (Ord.

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