Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18802 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017), n. 18802
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24412 del ruolo generale dell’anno
2012, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
P.F., nella qualità di liquidatore della cessata s.p.a.
Flextronics International l’Aquila, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Fabio
Benincasa, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via F.
Siacci, n. 4, presso lo studio dell’avv. Alessandro Voglino;
– controricorrente –
e nei confronti di:
s.p.a. Flextronics Holding Italy, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 9, depositata in
data 21 giugno 2012, n. 241/9/12.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– il liquidatore della s.p.a. Flextronics International l’Aquila, cancellata dal registro delle imprese nel 2005, ha impugnato nel 2009 il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;
– quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sulla certezza del credito, anche in considerazione della condotta dell’Agenzia, che non l’ha contestato;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui il solo P.F. nell’indicata qualità replica con controricorso;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, compiutamente articolato, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza e del processo per violazione dell’art. 2495 c.c.;
– infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perchè notificato al liquidatore, in quanto il ricorso è stato notificato a P.F. anche nella qualità di legale rappresentante della società cessata;
– infondata è l’eccezione di novità proposta in controricorso, alla luce dell’orientamento di questa Corte (tra varie, vedi Cass. 19 ottobre 2015, n. 21112), secondo cui la cancellazione, nel determinare l’estinzione dell’ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità;
– parimenti infondata è l’eccezione di giudicato sulla spettanza del diritto al rimborso, in quanto la proposizione del ricorso per cassazione in relazione a questione pregiudiziale idonea a travolgere l’intera decisione esclude la formazione di qualsivoglia giudicato;
– nel merito, il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (vedi, fra varie, Cass. 23 marzo 2016, n. 5736), secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore;
– eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, poichè ricorre un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito;
– ha ulteriormente precisato la Corte (Cass. 29 luglio 2016, n. 15782) che, in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio attivo introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorchè incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società;
– le spese seguono la soccombenza con riguardo al giudizio di legittimità, mentre vanno compensate quelle inerenti al merito, essendosi consolidato l’orientamento di questa Corte successivamente al deposito del ricorso per cassazione.
PQM
La Corte:
La accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè giudizio non poteva essere iniziato. Compensa le spese inerenti alle fasi di merito e condanna la parte costituita a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017