Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18802 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18802 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 12594-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SPADARO MARIA GIUSEPPA;
– intimato avverso la sentenza n. 3997/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 17/11/2016;

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Lt

Ric. 2017 n. 12594 sez. MT – ud. 15-03-2018
-2-

r.,g.n. 12594/1 7 .-1,gen:zia delle entrale ti Spaclaro

laria Giuseppa

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della
Sicilia, n. 3997/17/16 dep. 17.11.2016, che in controversia su impugnazione
del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso del 90% dell’imposta corrisposta
dalla contribuente, ai fini Irpef e Ilor, per gli anni 1990, 1991, 1992, per i

soggetti non imprenditori residenti nei Comuni interessati dal sisma in Sicilia
del 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo
grado. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto
della tempestività dell’istanza (presentata il 26.2.2008 da Maria Giuseppa
Spadaro), che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il
riconoscimento del rimborso richiesto, estensibile anche a coloro che avevano
già assolto l’obbligo tributario ed ai sostituiti d’imposta.
La contribuente è rimasta intimata.

Considerato in diritto
Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3, dell’art.
9, comma 17, della 1. n. 289 del 2002 e dell’art. 1 c. 665 1. 190/2014, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che, alla stregua della
suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute
d’acconto era esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale,
pertanto, era l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo per contro – il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al
riguardo.
Il ricorso va rigettato, 14133
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, confermando il principio

più volte affermato da questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni
tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del
2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.

sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n. 23142 del
2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art.
16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente incluso nel
perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1. 190/2014 «i
titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e

introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a
concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di
eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno
giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di
cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti
dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal
soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua
qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016,
18905/2016).
Nulla sulle spese, non avendo la contribuente proposto difese in questa sede.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 15/3/2018 C5

-t
Il Presi
Dott.

o Iacobellis

assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite

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