Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18802 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11281/2019 proposto da:

O.O.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale

Angelico N 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.O.S. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di Asilo che ha dichiarato cessato lo status di protezione sussidiaria a suo tempo accordato al ricorrente. Tale procedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, comma 1 era stato avviato in seguito all’ottenimento da parte del ricorrente di un passaporto ordinario rilasciato dal Consolato (OMISSIS) e al suo rientro nel paese d’origine per un arco temporale di tre mesi.

Il richiedente asilo ha riferito che erano ancora attuali i motivi che l’avevano spinto a lasciare il paese nel 2007, quando, all’epoca era membro del (OMISSIS) e guardia del corpo del leader del suo stesso partito ed era stato costretto da altri membri ad uccidere il proprio protetto. Commesso l’omicidio e resosi conto che i mandanti avrebbero ucciso anche lui, aveva lasciato il proprio paese per recarsi in Italia.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che la protezione sussidiaria gli era stata accordata dal tribunale di Roma, non già in ragione della specificità della vicenda quanto a motivo della violenza indiscriminata che all’epoca caratterizzava la zona di provenienza. E successivamente la Commissione nazionale aveva fondato la revoca della protezione sussidiaria sul rilievo che tanto i rischi personali quanto quelli legati alla situazione della zona di origine potessero dirsi cessati. Pertanto, il tribunale esaminando nuovamente – in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria se sussistano ancora i presupposti per riconoscere la forma di protezione sussidiaria richiesta di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c) ha accertato sulla base delle fonti d’informazione consultate che in riferimento alla zona di Lagos, nella parte sud occidentale del paese, non è riscontrabile una condizione tale da ritenere che la zona sia interessata da una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (EASO 2017, Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18, Nigeria 22 febbraio 2018). In riferimento alla vicenda personale del ricorrente, il tribunale ha confermato il giudizio della Commissione nazionale per il diritto di Asilo, sull’inesistenza di rischi concreti connessi ad una permanenza in (OMISSIS) e ciò in ragione del suo soggiorno per un prolungato periodo nel paese di origine ed in particolare dell’inesistenza di un rischio effettivo di essere tradotto in carcere in ragione del reato di omicidio commesso prima dell’espatrio o di essere ancora ricercato da coloro che gli avrebbero conferito l’incarico di commettere l’omicidio. Il tribunale ha accertato che non sussistono neppure i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in quanto a tredici anni di distanza dai fatti narrati, il ricorrente non è più risultato oggetto d’interesse da parte dei mandanti dell’omicidio nè delle forze dell’ordine che in caso contrario lo avrebbero potuto agevolmente intercettare al suo arrivo in (OMISSIS), così da escludere la vulnerabilità individuale alla luce del giudizio comparativo con il percorso d’integrazione sociale nel territorio nazionale, in presenza del reato commesso di omicidio volontario che ad avviso del tribunale è comunque ostativo di forme di protezione maggiori.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte. Considerato che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS).

Il motivo è fondato, in quanto seppur le censure risultano alquanto generiche, il tribunale non ha considerato che quando è stato emesso il provvedimento di revoca il comma 2 – ter del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15 non era ancora entrato in vigore e, pertanto, un viaggio nel proprio paese giustificato dalla morte del padre – se credibile, come nella specie, ad avviso della Commissione nazionale – non poteva essere considerato un motivo sufficiente per la revoca della protezione sussidiaria; quindi, il nuovo esame della situazione del paese da parte del tribunale si è basato su un presupposto errato.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, affinchè, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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