Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18801 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

IDEALCORNICI DI CINGOLANI L. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ANCONA del 6/06/07, depositata il 10/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi

Alessandro;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 10/10/2007 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respingeva il gravame interposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE DI TOLENTINO nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente societa’ IDEALCORNICI di CINGOLANI & C. s.n.c. in relazione ad avviso di accertamento in rettifica emesso a titolo di ILOR per l’anno d’imposta 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ IDEALCORNICI di CINGOLANI & C. s.n.c. Va preliminarmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo di ILOR, per l’anno d’imposta 1996, nei confronti societa’ IDEALCORNICI di CINGOLANI & C. s.n.c, e che il giudizio di merito si e’ invero svolto senza la partecipazione dei soci.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andra’ cassata, con declaratoria di nullita’ dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle medesime avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata»; atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovra’ disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione trai le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

P.Q.M.

LA CORTE pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullita’ dell’intero processo, compensandone le spese. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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