Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18801 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 02/07/2021), n.18801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2935-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGI TESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3902/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LA ZIO SEZIONI? DISTACCATA di LATINA, depositata

l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da M.M., quale legale rappresentante della Produzioni Fotovoltaiche Cori srl avverso la decisione di primo grado che aveva rideterminato il valore di un atto di compravendita concernente un appartamento dei magazzini ed un terreno rispetto a quanto accertato dall’ufficio, quantificando il valore dell’appartamento in Euro 350.000,00 ed allo stesso applicando la riduzione del 430% per quanto dimostrato dalla parte contribuente. Ora, la CTR rilevava che i primi giudici avevano erroneamente stimato il valore dell’appartamento in Euro 350.000,00 assumendo il valore complessivo della vendita dei fabbricati (compresi i magazzini) senza invece considerare che il valore dell’appartamento ascendeva ad Euro 232.300,00.Importo sul quale andava dunque applicata la riduzione del 40 A) stabilita in primo grado. Aggiungeva che la sentenza di primo grado doveva ritenersi per il resto corretta in quanto coerente con il dato normativo applicato alla realtà fattuale, rigettandosi conseguentemente l’appello proposto dall’Ufficio in via principale.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale non ha fatto seguito la costituzione della parte intimata.

La ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. La CTR non avrebbe risposto ai motivi di censura esposti in appello, laddove avevano prospettato l’illogicità della riduzione del 40%, idonea a determinare un valore addirittura inferiore a quello dichiarato dal contribuente.

Va rilevato che l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di estinzione del giudizio per la definizione agevolata chiesta ed eseguita dalla parte contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 pienamente documentata dalla difesa della ricorrente.

Sula base di tali considerazioni il giudizio va dichiarato estinto in relazione a quanto previsto dalle disposizioni su citate. Ricorrono giusti motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese del giudizio fra le parti, in relazione all’esito della lite.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e7 dichiara estinto il giudizio e lascia a carico della ricorrente le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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