Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18800 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19432 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Cementazioni e sondaggi, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dagli avvocati Giuseppe Marra e Francesca

Marra, con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via dei

Monti Parioli, n. 28, presso l’avv. Roberto Folchitto

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 6, depositata in data 29 luglio

2011, n. 141/06/11.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– in esito all’invio di un questionario rivolto a verificare il corretto impiego del plafond per l’anno 2003 da parte della contribuente, l’Agenzia delle entrate ha accertato maggiori ricavi relativi ad alcune bollette doganali in relazione alle imposte dirette ed all’irap e ai fini dell’iva ha contestato la non imponibilità di un’operazione in relazione alla quale era stata emessa una fattura in regime di sospensione d’imposta;

– la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, e quella regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, perchè tardivamente proposto;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la società reagisce con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo di ricorso, col quale l’Agenzia si duole della nullità della sentenza e del processo perchè il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto tardivo il gravame, dichiarandolo inammissibile, è fondato;

– la sentenza di primo grado era stata depositata in data 15 giugno 2009, di modo che il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo all’epoca dei fatti applicabile, è andato a scadere il 31 luglio 2010; poichè, tuttavia, il 31 luglio era sabato, la scadenza si è prorogata, giusta l’art. 155 c.p.c., comma 5, applicabile al processo in questione giusta la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, al primo giorno non festivo, ossia al 2 agosto, che, cadendo in periodo feriale, ha determinato l’applicabilità del periodo di sospensione feriale;

– va difatti applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (vedi, tra varie, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22699; 4 marzo 2015, n. 4310), secondo cui per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale;

– analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi dell’art. 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

– ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale;

– conseguentemente l’appello, consegnato per la notificazione in data 3 agosto 2010 e consegnato il successivo 5 agosto, è tempestivo;

– il ricorso va quindi accolto, e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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