Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18800 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18800 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 12556-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LEGGIO CARMELO, MASSARI MARIA, elettivamente domiciliati
in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO
FLACCAVENTO;

– controricorrentí –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 4024/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 12556 sez. MT – ud. 15-03-2018
-2-

r.g.n. 12556/17 Agenzia delle entrate c/ Massari Maria + 1
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CFR della Sicilia,
n. 4024/5/16 dep. 18.11.2016, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto
dell’istanza di rimborso del 90°/ ■ , dell’IRPEF e dell’ILOR, corrisposta per gli anni 1990,
1991, 1992, per i soggetti non imprenditori residenti nei Comuni interessati dal sisma
in Sicilia del 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di

della tempestività dell’istanza(presentata il 28.11.2008 da Leggio Carmelo e Massari
Maria), che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del
rimborso richiesto, estensibile anche a coloro clic avevano già assolto l’obbligo
tributario ed ai sostituiti d’imposta.
I contribuenti si costituiscono con controricorso.
Considerato in diritto:
Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 3, dell’art. 9,
comma 17, della 1. n. 289 del 2002 e dell’art. 1 c. 665 1. 190/2014, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che, alla stregua della suddetta disciplina
normativa, obbligato al versamento all’Erario delle ritenute d’acconto era
esclusivamente il sostituto d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico
soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito
(lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
,..!1 ricorso va
rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il
quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso (l’imposta di cui all’art. 1, comma
665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16
dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto clic ha effettuato il versamento
(cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n. 23142 del 2017; n.
17472 de/2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, a. 15252 de/ 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16odies dl. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di

godimento del beneficio e.y art. 1, comma 665, 1. 190/2014 «i titolari di redditi di
lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma

primo grado. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto

sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50 0/o in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide
sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi
come un poste/vis rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza Ormai consolidata di questa Corte
secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,

13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il
versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn.
23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in e.
1.000, 00, oltre spese generali nella misura del 15′ o e accessori di egge.
Roma, 15 marzo 2018

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Dott. Mar

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Iacobellis

comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del

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