Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18800 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 12/07/2019), n.18800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25340-2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato DANIELA LA GAMMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BONIFATI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 996/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 22/7/2016, in accoglimento dell’appello dell’Inps, ha rigettato la domanda proposta da A.M., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di quest’ultima alla pensione di inabilità ai sensi della L. n. 118 del 1971;

a fondamento della sua decisione, la Corte, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e richiamato il c.t.u. a chiarimenti, ha escluso il requisito sanitario, essendo stata accertata, sulla base delle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, e applicando il calcolo riduzionistico, una riduzione della capacità lavorativa pari all’80%;

contro la sentenza la A. propone ricorso per cassazione e formula tre motivi; resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è proposto, promiscuamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione all’art. 132 c.p.c., e agli artt. 194 e 62 c.p.c.: la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato la “risalenza nel tempo e l’aggravamento delle connate patologie”; si assume inoltre un travisamento delle prove ed un contrasto tra le due consulenze di primo e secondo grado, nonchè la violazione degli artt. 194 e 62 del codice di rito, avendo il CTU omesso di compiere le sue indagini e trascurato gli accertamenti strumentali presi in esame dal consulente di primo grado;

il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 149 disp. att. c.p.c., artt. 194,62 e 442 c.p.c., ribadendosi” quanto già esposto nel primo motivo in ordine alla mancata valutazione di tutte le infermità da cui la ricorrente era affetta, incidenti sulla capacità di lavoro, e del loro progressivo aggravamento; il terzo motivo è proposto, ancora una volta promiscuamente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4, degli artt. 112 e 132 c.p.c.: si reitera la questione della mancata o erronea valutazione dell’intero quadro morboso sulla validità complessiva del soggetto e, correlativamente, l’erroneità della valutazione compiuta dalla corte territoriale attraverso la sommatoria di valori percentuali; la sentenza era inoltre affetta da extra petizione nella parte in cui, nel contrasto tra due CTU, e non nel non valutare la differente analisi degli esami strumentali e le diverse argomentazioni delle consulenze, si era limitata a recepire una conclusione erronea, senza procedere ad ulteriori approfondimenti;

i motivi, che si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono inammissibili;

in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi (e oggi non più sindacabile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5: Cass. Sez,. Un. 8053/2014), e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro;

l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cfr., tra le tante, Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. n. 19443 del 23/09/2011);

nè si perverrebbe a diverso risultato seguendo il parzialmente difforme orientamento (segnato da Cass. ord. n. 8915 del 11/04/2018 e già enunciato da Cass. n. 9793 del 23/04/2013), secondo cui il cumulo di motivi eterogenei e ammissibile allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, dal momento che il ricorso in esame, proprio per la intrinseca commistione tra elementi di fatto e valutazioni giuridiche, non consente di sceverare le questioni prospettate sub specie di violazione di legge e quelle che invece ineriscono al vizio di motivazione;

deve aggiungersi che la parte non indica specificamente quale delle affermazioni della corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme di legge che si assumono violate – ulteriore requisito richiesto ai fini della ammissibile deduzione del vizio di violazione di legge – dovendosi peraltro osservare, per mera completezza, che:

a) il giudizio circa l’insussistenza della percentuale di invalidità richiesta per il riconoscimento della pensione di inabilità è stato formulato dalla Corte tenendo conto delle tabelle ministeriali, come lo stesso ricorrente riconosce, e applicando il criterio riduzionistico (pagina 3 della sentenza), sicchè è privo di ogni fondamento l’assunto secondo cui il CTU avrebbe compiuto solo una somma aritmetica delle percentuali di invalidità; sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna violazione di legge, neppure sotto la specie dell’erronea sussunzione;

b) la stessa Corte, nel suo accertamento, ha tenuto conto della incidenza reale del quadro morboso sulla validità complessiva del soggetto, in conformità dei principi espressi da questa Corte (Cass. 12/4/2005, n. 7465; seguita da Cass. 21/6/2016, n. 12837), escludendo che esse determinino una totale riduzione della capacità lavorativa: in particolare ha considerato che i) la cardiopatia ischemica, cui è stata assegnata una percentuale di invalidità del 50%, non ha comportato alcuna riduzione della funzionalità e contrattilità del muscolo cardiaco; ii) la deambulazione era autonoma ancora nel 2015 e alle patologie osteo-articolari è stata assegnata la percentuale di invalidità del 45%; iii) al prolasso della cupola vaginale è stato attribuito il 20%, mentre tanto il diabete mellito quanto l’ipotiroidismo, in trattamento farmacologico, non comportavano una sintomatologia clinica sicchè doveva escludersi una loro qualsivoglia incidenza sulla capacità lavorativa;

e) non si ravvisano le denunciate violazioni degli art. 194 e 62 c.p.c., non avendo la parte neppure dedotto quali accertamenti avrebbe compiuto il consulente tecnico d’ufficio al di fuori dei limiti segnati dalla norma dell’art. 194 c.p.c., nè quali accertamenti avrebbe dovuto compiere e che invece sono stati omessi, dovendosi peraltro rammentare che il consulente tecnico d’ufficio può, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 1, assumere informazioni da terzi e verificare fatti accessori necessari per rispondere ai quesiti, ma non anche accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti (Cass. 10/03/2015, n. 4729; Cass. 19/01/2006, n. 1020);

d) la sentenza ha dato atto che le valutazioni del consulente sono state fatte sulla base dei risultati strumentali cui la ricorrente si è sottoposta nel tempo, mentre l’assunto secondo cui il consulente non avrebbe esaminato le radiografie del ginocchio e del rachide cervicale è privo della necessaria autosufficienza, essendosi la parte limitata a trascrivere un rigo della consulenza tecnica di secondo grado (“nel fascicolo non è presente alcuna radiografia, tac, risonanza magnetica…”) che non consente di apprezzare sia la riferibilità di tali esami al ginocchio e al rachide cervicale sia la decisività dell’eventuale omessa considerazione di tali accertamenti;

e) la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, come la richiesta di chiarimenti, – peraltro richiesti dal giudice d’appello, resi dallo stesso CTU e valutati dalla Corte “pienamente condivisibili, attesa la loro puntualità e precisione anche nella parte in cui il perito ha replicato alle osservazioni dell’assistibile”-, rientrano nel potere discrezionale del giudice, sicchè non è richiesta una specifica motivazione in caso di loro rigetto (da ultimo, Cass. 2/09/2017, n. 22799);

f) la violazione dell’art. 149 disp. att., è del tutto generica, siccome fondata su ipotesi di mera probabilità;

g) la sentenza non presenta alcuna “anomalia motivazionale”, essendo esistente non solo sotto il profilo grafico ma, come si è su evidenziato, anche sotto il profilo contenutistico, oltre che logicamente coerente, sicchè non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 132 (v. Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053);

in realtà, con il ricorso in esame ciò che si deduce è un mero dissenso diagnostico rispetto alla complessiva ricostruzione operata dalla Corte territoriale, di cui se ne prospetta e invoca una diversa e più favorevole alla ricorrente;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

in ragione della dichiarazione formulata in calce al ricorso per cassazione, sussistono le condizioni perchè la ricorrente benefici dell’esenzione dal pagamento delle spese del giudizio;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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