Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1880 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1880 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16238-2012 proposto da:
ORLANDI BENEDETTO, CHECCHI PIETRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso
lo studio dell’avvocato BOCCHINI DILETTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato NIGRO PALMIRA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO NUOVA LIVATA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GAETANO CASATI 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO CICINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CICINI GIORGIO giusta procura a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 5540/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 2/11/2011, depositata il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Relatore

udito l’Avvocato Mari Leonilda (delega avvocato Nigro
Palmira) difensore dei ricorrenti che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che aderisce alla relazione.

Dott. MARIA ACIERNO;

16238/2012

“La Corte d’Appello di Roma dichiarava improcedibile ex art. 348, comma 2, cpc l’impugnazione
proposta da (Mandi Benedetto contro Condominio Nuova Litania, sul rilievo che l’appellante era
risultato assente senza alcuna giustificazione alla prima udienza del 16 marzo 2011 e a quella
successiva, fissata per il 2 novembre 2011, ritualmente comunicatagli. Osservava la corte territoriale
che l’appellante non poteva essere rimesso in termini, come pure richiesto con istanza del 2
novembre 2011, in quanto la sua mancata comparizione alle udienze indicate non trovava alcuna
spiegazione, in quanto lo stato di astensione proclamato per la settimana nella quale era fissata
l’udienza del 16 marzo 2011 non lo avrebbe potuto esimere dal comparire in udienza per dichiarare
la propria adesione alla protesta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Orlandi Benedetto, affidandosi a due
motivi, con i quali è stata censurata la violazione degli artt. 347, 348 e 435 cpc per avere la corte
d’Appello dichiarato l’improcedibilità della domanda al di fuori delle ipotesi espressamente previste
dal codice di rito e provveduto a rilevare d’ufficio vizi nell’integrazione del contraddittorio non
eccepiti da alcuna parte nel giudizio di primo grado. Ha sostenuto il ricorrente che il giudice di
secondo grado ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per assenze ingiustificate, nonostante
parte attrice non avesse mai omesso di presenziarvi senza alcuna ragione, come risulterebbe da tutto
ciò che è stato depositato insieme al ricorso per cassazione e dalle date dei timbri della cancelleria,
dai quali apparirebbe chiaramente la tempestività delle istanze.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorrente lamenta del tutto genericamente
una violazione di legge e non indica con chiarezza quali sarebbero i documenti dai quali
emergerebbe la giustificazione della mancata comparizione alle udienze, limitandosi
frettolosamente ad affermare che è stato depositato tutto ciò che si depositò all’epoca e che dalle
date dei timbri di cancelleria appare inequivocabilmente che le istanze erano tempestive, senza che
sia dato comprendere a questa Corte a quali istanze il ricorrente abbia inteso fare riferimento.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della
riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod.
proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto (ex multis Cass. n. 20535 del 23/09/2009; Sez. U, Sentenza n. 22726 del
03/11/2011; n. 4220 del 16/03/2012). Deve peraltro riconoscersi la correttezza dell’operato della
corte d’Appello, la quale, stante la mancata comparizione alla prima udienza dell’appellante, ha
provveduto a fissarne un’altra, così come previsto dall’art. 348 cpc, e solo all’esito di questa,
accertata nuovamente l’assenza di parte attrice, ha proceduto a dichiarare l’improcedibilità
dell’appello, ai sensi dell’art. 348 cpc.
In conclusione, ove si condividano i suddetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e dispone l’applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare le spese del presente procedimento in favore
della parte contro ricorrente che liquida in E 3000 per compensi; E 100 per esborsi oltre ad
accessori di legge.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ei artt. 377, 380 bis e 360 bis cod.
proc. civ.,in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 16238 del 2012:

16238/2012

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013

Il presidente

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