Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1880 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 28/01/2020), n.1880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5233-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO M.

BELLIGOLI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARLA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 308/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/08/2013, R. G. N. 55/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.8.2013, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da C.G. avverso numerose iscrizioni a ruolo relative al pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti;

che avverso tale pronuncia C.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., anche con riferimento alla L. n. 613 del 1966, art. 1 e all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 845 del 2010, che la sola qualità di socio accomandatario di due società immobiliari e di CGR s.a.s. di C.G., G.L. & C., avente il distinto oggetto di gestione di distributori di carburante, fosse sufficiente ad obbligarlo all’iscrizione presso la Gestione commercianti, dovendosi ritenere l’esercizio dell’attività commerciale correlato alla stessa qualifica di socio accomandatario;

che il motivo è fondato, essendosi ormai chiarito che, con riguardo alle società in accomandita semplice, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 5210 del 2017), da intendersi riferita quest’ultima all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata, e indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. nn. 4440 del 2017, 19273 del 2018); che, non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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