Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 188 del 07/01/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 188 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8118-2011 proposto da:
EQUITALIA ESATRI SPA 09816500152 – già Esazione
Tributi SpA appartenente al Gruppo Equitalia, Agente
della Riscossione dei Tributi per le Province di
Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia,
Sondrio e Varese – Società Unipersonale – Direzione e
Coordinamento di Equtalia SpA in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
2012
8780
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato
CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ROMANO ANDREA, ROMANO
CRISTIANO, giusta delega a margine del ricorso;
Data pubblicazione: 07/01/2013
– ricorrente contro
FALLIMENTO SEAM SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto n. 2269/2011 del TRIBUNALE di
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott.
PIERFELICE
PRATIS
raccoglimento del ricorso.
che
ha
concluso
per
MILANO del 27.1.2011, depositato il 16/02/2021;
OSSERVA
Equitalia ESATRI s.p.a ricorre per cassazione avverso il
decreto del Tribunale di Milano depositato il 16.2.2011 che ha
respinto l’opposizione proposta da essa proposta avverso il
s.p.a. in liquidazione che aveva escluso la prelazione
ipotecaria in relazione al credito ammesso allo stato passivo,
a causa del mancato consolidamento della garanzia, revocabile
ai sensi dell’art. 67 legge fall.. Ad avviso del Tribunale,
esclusa l’ipotizzabilità di ipoteca legale, l’ipoteca sarebbe
assimilabile a quella giudiziale.
Il curatore fallimentare non ha spiegato difesa.
Il Consigliere rel. ha depositato la seguente proposta di
definizione del ricorso osservando quanto segue: ” Il primo
motivo denuncia violazione dell’art. 77 d.p.r. n. 602/1973. Si
verserebbe in un’ipotesi tipica, specificamente regolata,
diversa dall’ipoteca giudiziale. L’esegesi esposta a
sostegno della statuizione assunta col decreto contrasta
il recente orientamento di questa Corte secondo cui
“L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei
coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile
all’ ipoteca legale prevista dall’art. 2817 cod. civ., né è ad
essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il
cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa,
3
decreto d’esecutività dello stato passivo del fallimento Seam
peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale,
prevista dall’art. 2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare
l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed
avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto
amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto
dell’art. 67, primo coma, n. 4 legge fall., l’ipoteca in
questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare,
limitata a quelle volontarie e giudiziali” Cass. n. 3232/2012.
Il secondo motivo resta assorbito” Il collegio, letti gli
atti, ritiene opportuno rimettere gli atti alla pubblica
udienza.
P.Q.M.
L
La Corte:
dispone la trasmissione degli atti alla pubblica udienza.
Roma, il 29.11.2012
quella in esame si fonda su di un provvedimento