Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18799 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20562/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Consorzio Produttori Carni di Qualità dell’Eugubino Gualdese,

rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Rossi, con domicilio eletto

presso lui, in Città di Castello, Corso Cavour, n. 8, giusta

procura speciale depositata;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 123/03/2011, depositata il 1 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Letta la memoria depositata dall’Avv. Sergio Rossi per il resistente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, avverso la decisione emessa dalla CTR dell’Umbria che, in riforma della sentenza della CTP di Perugia, ha ritenuto la detraibilità dell’Iva sull’acquisto di beni strumentali per l’anno 2001 da parte del Consorzio Produttori Carni di Qualità dell’Eugubino Gualdese per esser l’attività svolta di tipo prevalentemente commerciale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non aver la CTR tenuto conto del giudicato intervenuto tra le medesime parti e relativo alle annualità d’imposta 1999 e 2000 (primo motivo), insufficiente e contraddittoria motivazione quanto allo svolgimento di attività prevalentemente commerciale (secondo motivo), nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ter, per aver riconosciuto la detrazione Iva in assenza della tenuta di contabilità separata (terzo motivo);

– va considerata ammissibile la memoria depositata dal resistente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, dovendosi interpretare la norma alla luce dell’art. 111 Cost., e, dunque, in termini correlati alla possibilità di partecipare alla discussione in caso di udienza pubblica;

– il primo motivo è inammissibile non potendosi dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito in mancanza di tempestiva deduzione in quella sede (v. Sez. U, n. 226 del 2001 e, da ultimo, Cass. n. 21170 del 2016);

– il secondo ed il terzo motivo, il cui esame può effettuarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

– la CTR ha ritenuto che il Consorzio svolgesse attività prevalentemente commerciale nonostante che nel 2001 non sia stata emessa alcuna fattura di vendita ma solo di acquisto (per beni ammortizzabili, studi e ricerche) senza precisare su quali elementi (salvo la circostanza che negli anni precedenti vi erano state delle vendite, delle quali, comunque, è omessa ogni valutazione sull’incidenza ai fini della qualificazione dell’attività, che resta solo anapoditticamente affermata) e in quale modo essi comprovassero (e secondo quale logica concatenazione) la conclusione raggiunta;

– nè ha considerato l’oggetto del Consorzio come emerge dallo Statuto (riprodotto nella parte rilevante in osservanza del principio di autosufficienza) e la correlata ripartizione tra attività strettamente istituzionale e attività commerciale;

– ne deriva, inoltre, la rilevanza della verifica della tenuta o meno della contabilità separata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20, che non può ritenersi equivalente alla mera individuabilità delle fatture di acquisto nei libri Iva e nel libro giornale;

– la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

PQM

 

La Corte in accoglimento del secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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