Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18799 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18799 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 5931-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FERRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MACCHIAVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CICCAZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO
SPATAFORA;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 16/07/2018

avverso la sentenza n. 1527/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 05931 sez. MT – ud. 07-02-2018
-2-

r.y,.n. 5931 /1 7

‘lgen:zia delle entrale d l’env Paolo

Ritenuto che:
L’ Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CFR
Sicilia, n.1527/16/2016 dep. 19.4.20116, che su impugnazione del silenzio
rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRP1 ‘,I’ e dell’llor corrisposta
per gli anni 1990, 1991, 1992, con istanza presentata il 5.1.2008, ha respinto

l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva la

C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, come interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità, che sussistessero, nella fattispecie, i
presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
Paolo Ferro si costituisce con controricorso.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria.
Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione.

Considerato che:
I due motivi di ricorso, con i quali l’Agenzia deduce violazione dell’art. 9
comma 17 1. 289/2002, art. 1 comma 665 1. 190/2014, art. 81 c.p.c. e art.
2697 c.c.; violazione art. 9 comma 17, 11 e 14 preleggi, art. 3 comma 1 I.
212/2000, art. 3 comma 3 d.lgs. 472/97 e art. 2033 c.c., sono infondati.
Alla fattispecie va applicato il principio, affermato da questa Corte (Cass. n.
17472 del 2017) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno
in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della 1. n. 289 del
2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso
di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad
impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il
soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), ma anche
colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito
d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del

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provvedimento agevolativo in questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del
2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
2.Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di

ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove
autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con
riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul
titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
3.In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere
richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”), nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n.
23339/2017, n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017, n. 18905/2016, n.
14406/2016, n. 15252 del 2016).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese,
liquidate in C. 1.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15°/0 e
accessori di legge.
Roma, 7 febbraio 2018

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redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle

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