Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18799 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 12/07/2019), n.18799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24352-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO GIUSEPPE

GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MAURIZIO VIGILANTE e

GIUSEPPE GIAMMARINO, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 454/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso il 27.6.18, respinse il ricorso con cui B.A. aveva impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, della sussidiaria e del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Al riguardo, il Tribunale escluse l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione in mancanza della videoregistrazione, poichè la modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, con il D.L. n. 13 del 2017, riguardava le domande presentate dopo il 18.8.17 e non quella in esame, osservando che non sussistevano i presupposti delle varie forme di protezione richieste.

Avverso tale decreto ricorre per cassazione B.A. formulando due motivi.

Non si è costituita l’Avvocatura dello Stato cui il ricorso è stato notificato con pec.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, – come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 conv. nella L. n. 46 del 2017 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver il Tribunale escluso l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione in mancanza della videoregistrazione.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità del decreto impugnato per omessa motivazione in ordine alla suddetta mancata fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 132 c.p.c..

Il primo motivo è fondato, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte, poichè il Tribunale non ha accolto l’istanza di fissazione dell’udienza di comparizione pur non essendo disponibile la videoregistrazione, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 35 bis, commi 10 e 11 (cfr. Cass. n. 17717 del 2018).

Inoltre, circa la questione di diritto transitorio, è irrilevante che l’obbligo di videoregistrazione non sussistesse alla data della presentazione della domanda di protezione internazionale. Invero, secondo il recente l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 32029/2018), in tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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