Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18798 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18798

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16644/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A-Leasing Spa, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giuseppe Zizzo e

dall’Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, via Crescenzio, n. 91, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 55/30/11, depositata il 17 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Letta la memoria depositata dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo e Claudio

Lucisano che insistono per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo avverso la decisione emessa dalla CTR del Veneto denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, e del D.M. n. 567 del 1993, art. 20, in ordine alla decorrenza degli interessi spettanti al contribuente in caso di ritardo nell’erogazione del rimborso Iva infrannuale;

– secondo la CTR, in particolare, in caso di rimborso disposto dall’Ufficio, il pagamento da parte del concessionario deve intervenire nei 20 giorni successivi, sicchè è da tale scadenza che debbono decorrere gli interessi moratori per il ritardato pagamento e non, invece, dal sessantesimo giorno, termine che resta rilevante solo in caso di rimborso a seguito di richiesta diretta del contribuente al concessionario;

– il ricorso non è fondato;

– come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 5496 del 2003; Cass. n. 14506 del 2004; Cass. n. 11077 del 2006), la legge n. 413 del 1991, istitutiva del conto fiscale, ha introdotto e disciplinato con le disposizioni contenute nei commi da 33 a 37, anche un sistema di erogazione dei rimborsi alternativo rispetto a quello stabilito in via generale, autorizzando il concessionario della riscossione, nella qualità di gestore del conto, ad erogare con celerità, mediante accredito bancario regolamentato dal D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, i rimborsi spettanti al contribuente per i crediti d’imposta sorti dopo il primo gennaio 1994 o risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente a tale data (e, quanto all’Iva, quelli spettanti all’Ufficio per crediti risultanti da dichiarazioni presentate in data anteriore);

– Il D.M. n. 567 cit., art. 20, invero, è stato modificato dal D.M. 10 ottobre 2003, n. 309, che ha cambiato il comma 4 (che originariamente includeva sia l’ipotesi della richiesta diretta al concessionario che quella del rimborso disposto dall’ufficio) ed ha introdotto il nuovo comma 4 bis;

– le norme ora prevedono:

“4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l’ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l’erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall’intestatario.

4 – bis. I rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4”.

– inalterato, peraltro, è rimasto Il citato art. 20 comma 5: sui crediti di cui è chiesto il rimborso, non erogato “nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 78, comma 33, lett. a)” per carenza dei fondi disponibili, competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti d’imposta, ossia il tasso degli interessi di mora previsto dalla disciplina ordinaria dettata in materia di rimborsi dei crediti d’imposta e non già quella relativa alla decorrenza degli interessi, per i rimborsi infrannuali, dal ventesimo giorno del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (D.M. 15 febbraio 1979);

– orbene, l’innovazione, come emerge dalle premesse del D.M. n. 309 cit., mirava ad accelerare ulteriormente le procedure di rimborso sull’assunto che, in caso disposizione d’ufficio, i controlli erano stati compiuti e, dunque, restava la materiale esecuzione dell’accredito, per la quale erano sufficienti gli ordinari venti giorni;

– l’indicata modifica, tuttavia, ha avuto un carattere meramente interno alla procedura e ai rapporti tra uffici e contribuente (in vista della indicata finalità acceleratoria), ma non ha influito sulla individuazione del termine per la mora ex re per l’intempestivo rimborso, che è rimasto di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta diretta del contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell’ufficio, in consonanza del resto con i criteri direttivi enunciati dal legislatore nella L. n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, sui quali non può certamente incidere in via derogatoria la sopravvenuta regolamentazione;

– quanto, infine, al recente intervento operato con D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, comma 1, che ha riformulato l’art. 78 cit., comma 33, lett. a), (“a) l’erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia.”), va escluso che la modifica abbia valenza retroattiva poichè D.Lgs. n. 175 cit., art. 14, comma 2, espressamente stabilisce che “La disposizione… si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015” ed, anzi, sul piano esegetico avvalora ulteriormente la necessità e fondatezza della pregressa opposta interpretazione;

– in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente;

– attesa la particolarità della vicenda, che ha elementi di novità, le spese del giudizio di cassazione e dei gradi di merito vanno integralmente compensate.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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