Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18798 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CANTIERI NAVALI DEL GOLFO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 242/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 7/05/08,

depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Cantieri Navali del Golfo (che e’ rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpeg relativo all’anno di imposta 1999 (col quale si recuperavano a tassazione le some non corrisposte dalla societa’, che si era indebitamente avvalsa delle agevolazioni fiscali territoriali previste dal D.P.R. n. 218 del 1978), la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della contribuente) sostenendo che l’agevolazione di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, comma 1 spetta non soltanto nelle ipotesi di fondazione di nuova impresa ma anche nelle ipotesi di consistenti trasformazioni (innovazioni, ampliamenti, conversioni) di struttura produttiva preesistente.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, si rileva che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la norma richiede, ai fini della concessione delle agevolazioni de quibus, non solo la novita’ oggettiva, ma altresi’ la novita’ soggettiva della costituzione societaria) risulta manifestamente fondato alla luce della (prevalente e ormai consolidata) giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, secondo la quale “il beneficio della riduzione alla meta’ dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105 nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio del Mezzogiorno d’Italia, non trova applicazione nelle ipotesi di rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici gia’ esistenti, non essendo detta norma, di natura eccezionale, suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, a meno che l’innovazione o trasformazione di un opificio o azienda esistente sia talmente pregnante da svolgere, in correlazione con la nuova forma societaria richiesta dal citato art. 105, effetti comparabili a quelli di un nuovo stabilimento industriale” (v. tra numerose altre Cass. n. 15936 del 2003 e n. 1251 del 2006).

E’ poi appena il caso di evidenziare che le pronunce citate nella decisione impugnata sono isolate e che, peraltro, anche la sentenza n. 5292 del 2004, benche’ citata nella suddetta sentenza a sostegno della tesi ivi sostenuta, si riferisce anch’essa ad una ipotesi in cui, pur a fronte di un ampliamento nella misura del 60% della capacita’ produttiva – ma senza mutamento del soggetto societario e del tipo di attivita’- , e’ stata esclusa la sussistenza del quid novi idoneo a far ritenere la sussistenza di una nuova impresa. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Attese le alterne vicende della controversia nel merito, si dispone la compensazione delle relative spese processuali e si pongono a carico della soccombente le spese del presente giudizio di legittimita’. Liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 08 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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