Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18797 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017), n. 18797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16298/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Francesco
Purita, con domicilio eletto presso Prof. Avv. Enrico Del Prato, in
Roma, via Bruno Buozzi, n. 107, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria, n. 14/4/11, depositata il 2 aprile 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi avverso la decisione emessa dalla CTR della Calabria, che, in conferma della decisione della CTP di Vibo Valentia, riteneva non legittimi gli avvisi di accertamento, per gli anni 1999 e 2000, di rideterminazione dl reddito di S.G. per l’incongruenza dei redditi dichiarati rispetto agli incrementi patrimoniali effettuati, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per difetto assoluto di motivazione (primo motivo), insufficiente motivazione circa un fatto decisivo (secondo motivo) e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in combinato disposto dell’art. 2697 c.c. (terzo motivo);
– va disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione sollevata dal controricorrente;
– non si applica, in primo luogo, la riduzione del termine lungo a sei mesi di cui alla novella L. n. 69 del 2009, trattandosi di giudizio sorto in primo grado in data certamente anteriore al 4 luglio 2009 (il deposito delle sentenze di primo grado è del dicembre 2007);
– nella vicenda in esame, inoltre, si applica la sospensione dei termini (fino al 30 giugno 2012) di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, quale convertito dalla L. n. 111 del 2012, l’esame degli avvisi di accertamento – al limitato fine della verifica della procedibilità del ricorso – rivela che in entrambe le annualità, la cui considerazione deve operare singolarmente, il tributo era inferiore al limite di valore di 20.000,00 Euro, senza computare, in forza della L. n. 289 del 2002, art. 16, espressamente richiamato, gli interessi e le sanzioni;
– quanto al merito del ricorso, il primo motivo è infondato avendo la CTR motivato la decisione richiamandosi, per relationem, alla decisione di primo grado, di cui ha valutato la correttezza in ragione dei “consolidati orientamenti giurisprudenziali sul cd. accertamento sintetico”;
– sono fondati, invece, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi;
– l’Ufficio, infatti, ha proceduto ad accertamento sintetico sulla base di elementi noti e certi – come risulta dall’avviso di accertamento, riprodotto in parte qua in osservanza del principio di autosufficienza – spettando al contribuente l’onere di provare la giustificazione delle maggiori entrate;
– la CTR ha ritenuto assolto tale onere, limitandosi, peraltro, ad affermare, la sufficienza e validità della “giustificazione fornita dal contribuente che sin dalla redazione del questionario ha giustificato il maggior reddito”, senza precisare quali fossero tali spiegazioni, su quali elementi si fondassero e perchè fossero idonee a comprovare la maggiore capacità contributiva;
– il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per un nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
La Corte in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017