Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18797 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrenti –
contro
R.V., in qualita’ di legale rappresentante della ditta
AUTOLINEE RUOCCO DI RUOCCO VINCENZO & C. SNC,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio
dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 293/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO dell’11/12/03,
depositata il 15/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo
Vittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/3/2004 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla contribuente societa’ Autolinee Ruocco di Ruocco Vincenzo & C. s.a.s. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1988 e 1989.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la Autolinee Ruocco di Ruocco Vincenzo & C. s.a.s., che ha presentato anche memoria.
Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, all’esito della pronunzia Cass., Sez. Un., 14/10/2009, n. 21749.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11, 11 bis, della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 176 del 1999, art. 1.
Lamentano che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, prevede che concorrano alla formazione della base imponibile anche i contributi erogati a norma di legge, in contrario non valendo il rinvio operato dall’art. 11 bis del detto decreto, come del resto emergente (anche) dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3.
Il motivo e’ fondato.
In tema di IRAP, il D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinguies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), la quale e’ stata invece fornita dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.
Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (v. Cass., Sez. Un. 14/10/2009, n. 21749).
Orbene, nell’affermare che “valendo l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito di detti contributi (ai sensi del D.L. n. 833 del 1986, art. 3), identica sorte toccava a detti contributi anche ai fini delle imposte sul reddito (D.L. n. 833 del 1956, art. 3 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 ed 11 bis). A modificare questo quadro normativo sono intervenute due disposizioni.
Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha, infatti, stabilito l’imputabilita’ ai fini i.r.a.p. dei contributi erogati a norma di legge con l’esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione” e il “D.L. 24 settembre 2002 (L. 22 novembre 2002, n. 265)”, che “ha, a sua volta, stabilito … la imponibilita’ ai fini i.r.a.p. anche dei contributi esclusi dalla base imponibile i.r.p.e.g.”, altresi’ precisando che “poiche’ tale normativa valeva a partire dal 1 gennaio 2003, i contributi in questione dovevano considerarsi esclusi dalla base imponibile i.r.a.p. fino a tale data”, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa puo’ essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010