Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18797 del 14/09/2011
Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSOB in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO
ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERA MARIO;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
11/12/2004; (R.G. 211/04 V.G.);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l’Avvocato GIOVANNETTI Alessandra, difensore del resistente che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che lette le conclusioni scritte del
P.M. CENICCOLA Raffaele che chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, dichiari 1Timprocedibilità del ricorso, con le
statuizioni di legge, si riporta alle medesime conclusioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, C.P. proponeva opposizione, chiedendone l’annullamento, contro il D.M. 2 marzo 2004, n. 20977 con il quale era stato ingiunto ad esso C. – nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della s.p.a. Fineco Group già s.p.a. Bipop Carire – il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per talune irregolarità riscontrate all’esito di accertamenti ispettivi disposti dalla Consob. L’opponente deduceva tre motivi di impugnativa il primo dei quali relativo alla violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob, costituitisi, chiedevano il rigetto della proposta opposizione sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
La corte di appello disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a. Fineco Group la quale, ricevuta la notifica dell’atto di opposizione, non si costituiva.
Con decreto 11/12/2004 la corte di appello di Milano accoglieva la proposta opposizione e dichiarava l’illegittimità del d.m. opposto limitatamente alle sanzioni irrogate all’opponente C.P..
Avverso l’anzidetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso C.P. il quale in via pregiudiziale ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso perchè non notificato alla s.p.a. Fineco Group nei cui confronti la corte di appello aveva disposto l’integrazione del contraddittorio. All’udienza del 4/11/2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso alla s.p.a. Fineco Group ritenuta dalla corte di appello litisconsorte necessaria.
A norma degli artt. 366 e 375 c.p.c. gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso. Il C. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il ricorrente, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti, non ha provveduto ad integrare il contraddittorio ed è noto che l’inadempimento anche solo parziale al relativo ordine di integrazione determina rinammissibilità dell’impugnazione e, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non l’improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c. (come richiesto dal Procuratore Generale) che si riferisce al difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso debitamente notificato (sentenze 2/7/2003 n. 10463: 4/4/2001 n. 4986: 12/6/1999 n. 5824).
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento, in favore del resistente C.P., delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011