Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18797 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5110-2019 proposto da:
L.G., RICORSO NON DEPOSITATO AL 18/02/2019;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il
02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Avv. L.G. propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 4.5.2018 che ha accolto la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal deposito dell’atto introduttivo e, per l’effetto, ha condannato il Ministero, in aggiunta a quanto già previsto dal tribunale di Ancona con ordinanza del 23.9.2017, al pagamento di Euro 62,50 oltre rimborso forfettario del 15% per la fase introduttiva del giudizio.
Ancor prima del deposito dell’atto introduttivo era stata presentata istanza di ammissione al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona da parte di M.A. tramite esso difensore ma, stante la scadenza dei termini era stato iscritto a ruolo il ricorso pur in assenza della decisione del consiglio dell’ordine che aveva rigettato la richiesta con delib. 27.2.2017, donde la presentazione dell’istanza ex art. 126 TUSG al Giudice competente con richiesta di liquidazione di Euro 930,35.
Tuttavia, come risulta dal relativo attestato, il ricorso non risulta depositato ed il controricorso è stato iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso.
Il controricorrente propone ricorso incidentale per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99,126 e 170, perchè non è impugnabile il provvedimento del Giudice che si è pronunziato sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, questione rilevabile di ufficio ancorchè l’inammissibilità dell’opposizione non sia stata dedotta dall’amministrazione.
Ciò premesso, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, come da proposta del relatore, che il Collegio condivide e fa propria, con condanna alle spese.
Il ricorso incidentale è inefficace per tardività perchè proposto l’8.1.2019 rispetto ad una sentenza del 4.5.2018; ex art. 334 c.p.c..
Consegue la condanna alle spese del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 400 oltre spese prenotate a debito. Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019