Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18796 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO VOLONTARIO di URBANIZZAZIONE (OMISSIS) COMPARTO (OMISSIS)
di LATINA in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio
dell’avvocato BUCCI COSTANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
POLITI Giuseppe, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 622/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 3.10.07,
depositata il 13/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: Il Consorzio Volontario di Urbanizzazione (OMISSIS) Comparto (OMISSIS) di Latina ha impugnato un avviso di rettifica parziale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, comma 5, con il quale il competente ufficio finanziario accertava, in relazione all’esercizio 1995 – rectius: 1997, un minor credito di imposta (iva), irrogando la relativa sanzione pecuniaria, sul rilievo che risultavano fatturate soltanto le operazioni passive e non anche quelle attive.
La CTR, confermando la decisione di primo grado, sulla base della ragione sociale, individuata nel fine “di agevolare e promuovere l’edificabilita’ dei suoli dei singoli consorziati”, ha escluso che il Consorzio sia un soggetto iva.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, denunciando violazioni e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e art. 4, comma 2, n. 2, e art. 4, e carenza di motivazione.
Il ricorso appare manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto eccepisce la parte resistente, “Nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non e’ necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipolesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1033, n. 1611, art. 45 la disposizione dell’art. 1, comma 2, del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato.
(Fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato e’ previsto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72)” (Cass. 23020/2005; conf., ex multis, 11227/07).
Nel merito, questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che “In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1073, n. 600, art. 4, comma 2, n. 2, sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un’attivita’ esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualita’ di imprenditore, sicche’ hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilita’ fiscale – in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dal cit. D.P.R., art. 14, lett. a) e b), – e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i contributi versati dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3” (Cass. 9224/2008).”;
Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione (salvo il rilievo che per mero errore materiale la relazione fa riferimento all’esercizio 1995, invece che al 1997). che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del Consorzio; che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Consorzio; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna lo stesso Consorzio al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi euro millecento/00, di cui Euro mille/00 per onorario, oltre alle spese generali, gli accessori di legge e C.U..
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010