Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18796 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18796 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 8022-2017 proposto da:
ASSV,SSORATO 13 1R I BUN-I CULTURALI ILD AMBlUNTALI iL

RILGIONIL SICILIANA,

1 -)11,11DILNTITA’ SICILIANA -1 3 1LR
in persona dell’Assessore pro tempore,

SOPRINTENI)ILNZA

PILR I BUNI CUI TURALI Il) AMHIU,NTAL1 -DI MISSINA, in
persona del Soprintendente pro tempore, elettivamente domiciliati
ROMA, VlA 1)1.,1 P( )RTOGIWISI
I IR,\l il D111,0

il

12, presso l’AVVOCATURA

), che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

(;RICO FEBRONI GRWO GIUSI 1 ) 1M, GRECO
Attivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIVSTV 87, presso lo

Data pubblicazione: 16/07/2018

studio dell’avvocato MZ”I’liR0 i\NITONUCC1, rappresentati e difesi
.4agli avvocati NA4AR1N10 SAITTA,FAHI() SA1TTA;
– resistenti
avverso la sentenza n. 809/2016 della CORT1 i D’Al-TIMM di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dot t. MARCO T\ I A RU1,1 ;1.

RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in atti parte ricorrente chiede che sia cassata l’impugnata
sentenza — con la quale la Corte d’Appello di Messina ha proceduto a
determinare l’indennità da essa dovuta per l’esproprio di alcune aree
non edificabili di proprietà degli intimati in applicazione del valore
agricolo — sul rilievo, tra l’altro, che nella specie la liquidazione della
predetta indennità dovesse avvenire in forza della sentenza n. 181 del
2011 della Corte Cost. alla stregua de valore venale delle aree
interessate.
Resistono gli intimati che depositano anche memoria ex art. 380-bis
cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. 11 motivo è fondato e va accolto con assorbimento di ogni altra
doglianza.
2.2. I

principio — a cui il decidente non ha inteso uniformare nel caso

“pecifico il propriO’didum affermato’da cluesta Corte aeguito della
declaratoria di incostituzionalità degli arti. 5-bis, conima 4 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modifìcazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo
C( niala, secondo periodo, e 1 6, commi quinto e sesto,della legge 22
ottobre 1971, n. 865 ad opera di Corte Cosi. 181/2011 che «la stima

tic. 2017 n. 08022 sez. M1 – ud. 05-06-2018
-2-

MI „S.S1- N A, depositata il 20/12/2016;

dell’indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del
valore vene pieno, tratto dgl’art. 39 della leggt,;,, n. 2359 del 1865
(Cass., Sez. li, 23/07/2013, n. 17868), onde l’impugnata sentenza va
perciò cassata con rinvio al giudice a

co per un nuovo giudizio ai sensi

dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ.

;\ccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo
accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Messina che, in
altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-1 sezione civile
il giorno 5.6.2018.

Do! t. Francesco Amo

PQM

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