Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18796 del 14/09/2011

Cassazione civile sez. II, 14/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 14/09/2011), n.18796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

C.O. (OMISSIS), M.E.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAIOLINO ANGELO,

CONSOLO CLAUDIO;

– ricorrenti –

e contro

G.N., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 5834-2006 proposto da:

G.R., G.F., G.N. nella

qualità di eredi di G.C. e C.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIETROBON VITTORINO, GASPAROTTO

GIORGIO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali condizionati –

e contro

G.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 5914-2006 proposto da:

GE.AR., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIRRENO 246,

presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA ANDREA, rappresentati e

difesi dall’avvocato CHIARATO UGO ROBERTO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

M.E., C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1509/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato CONSOLO Claudio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale ed il rigetto delle

difese ex adverso proposte;

uditi gli Avvocati PIETROBON Vittorio e CHIARATO Ugo Roberto,

difensori dei resistenti che si riportano agli atti ed insistono sul

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi 678/06 e 5914/06; assorbito l’incidentale condizionato degli

eredi di G..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso incidentale di G.A. ed altri è stato notificato solo ai ricorrenti principali e non anche ai controricorrenti G. e che, pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, con fissazione di un termine per provvedere alla notifica.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso incidentale di G. ed altri ai G. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2011

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