Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18796 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9792-2018 R.G. proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALENTINA VITAGLIONE;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI FIDUCIARIA SPA, V.A.;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

SIENA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa RITA SANLORENZO, che chiede

dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatto

RITENUTO

che S.P. ha proposto regolamento di competenza per sentir accertare e dichiarare: 1) che la Dott.ssa V.A., giudice del Tribunale di (OMISSIS), “non aveva la competenza a riattivare il procedimento rg. 2025/013 che era sospeso ai sensi dell’art. 53, comma 3, in assenza di un apposito ricorso in riassunzione che poteva essere proposto ai sensi dell’art. 54, comma 4, esclusivamente a cura delle parti”; 2) che, conseguentemente, la Dott.ssa V. “non poteva fissare autonomamente alcuna udienza di prosecuzione del procedimento r.g. 2025/013”, come invece ha provveduto con l’ordinanza di fissazione delle precisazioni della conclusioni, “qui impugnata e che è nulla a tutti gli effetti”; 3) che “la valutazione di ipotesi di reati perseguibili d’ufficio, era di competenza esclusiva del P.M. presso la Procura della Repubblica e che pertanto la Dott.ssa V. avrebbe dovuto in ossequio a quanto previsto dall’art. 331 c.p.p., rimettere senza ritardo gli atti alla predetta Autorità Giudiziaria Penale”;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Monte dei paschi Fiduciaria S.p.A. e la Dott.ssa V.A.;

che il p.m. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

che è stata ritualmente eseguita la comunicazione di cui all’art. 380 ter c.p.c., comma 2;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, non vertendo su una questione di competenza ai sensi della Sezione VI del Capo I del Titolo I del codice di rito civile;

che con esso, infatti, non è impugnato alcun provvedimento (ordinanza che pronuncia sulla competenza o provvedimento di sospensione del processo) che, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., consenta la proposizione di un regolamento di competenza, rivolgendosi l’istanza ad un provvedimento di mera fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e ad altro atto (non altrimenti specificato) con cui l’autorità giudiziaria penale veniva investita di ipotesi reato, nè tantomeno essendo attinto dal regolamento il provvedimento di sospensione del processo adottato ex art. 52 c.p.c., a seguito di ricusazione del giudice, che questa Corte (Cass. n. 11010/2005) ha ritenuto ricorribile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., in base ad una lettura costituzionalmente orientata di tale norma;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del procedimento in assenza di attività difensiva da parte degli intimati;

che in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità (come nella specie) o improcedibilità dell’impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all’amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. n. 26907/2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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