Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18795 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7980/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

E.C.A.A. Srl, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Marini e

dall’Avv. Loris Tosi, con domicilio eletto presso il primo, in Roma,

via Monti Parioli, n. 48, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 35/29/11, depositata il 24 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere FUOCHI TINARELLI Giuseppe.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR del Veneto, in riforma della decisione della CTP di Padova, assumendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 67 (ora 102) tuir e art. 2426 c.c., per aver ritenuto ammortizzabile un terreno edificabile prima dell’introduzione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 7, così annullando l’atto di contestazione, con cui, negato il diritto al rimborso Iva, era stata irrogata la sanzione il D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13.

– il contribuente deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e ripropone i motivi rimasti assorbiti dalla decisione favorevole di merito, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio della controversia per l’ulteriore esame delle questioni non vagliate;

– preliminarmente sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, dovendosi, da un lato, ritenere un mero refuso l’indicazione “art. 360, comma 3” anzichè art. 360, comma 1, n. 3, attesa anche l’espressa enunciazione del vizio lamentato, e, dall’altro, risolvendosi la contestazione sulla corretta individuazione della norma la cui violazione sia dedotta in una questione di merito;

– nel merito il ricorso è fondato atteso che, in conformità alla consolidata giurisprudenza, cui non vi è ragione di discostarsi, “In tema di determinazione del reddito d’impresa, i terreni edificabili, non essendo soggetti a logorio fisico ed economico, nè ad usura, non rientrano nella nozione fiscale di beni ammortizzabili” (v. Cass. n. 12924 del 2013, Cass. n. 16690 del 2013, nonchè da ultimo Cass. n. 9068 del 2015), in quanto:

– l’art. 67, comma 2, tuir, ratione temporis applicabile, dispone che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

– secondo le tabelle ministeriali di cui ai D.M. 31 dicembre 1988 e D.M. 28 marzo 1996, emesse in base alla citata norma, non sono ammortizzabili i terreni, non risultando prevista tale possibilità fatta eccezione per alcune ipotesi dei tutto peculiari riguardo a imprese di trasporti e di comunicazione (v. Cass. n. 1404 del 2013; Cass. n. 9497 del 2008);

– ne deriva che i terreni edificabili – non soggetti a logorio fisico o economico, nè ad usura – non rientrano nella nozione fiscale di beni ammortizzabili, senza che rilevi che i fabbricati eventualmente costruiti sugli stessi possano rivestire tale qualità per l’impresa proprietaria (v. in tal senso Cass. n. 1404 del 2013 cit.), restando salva solo l’ipotesi che il terreno non abbia una vita utile inferiore ai materiali (es. una cava). Un’area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante.

– tali conclusioni, attestate anche dalla dottrina e dai principi contabili nazionali (Doc. n. 16) e internazionali (IAS 16), che separano contabilmente gli edifici dai terreni, sono state ulteriormente confermate dalla D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 7, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non ha avuto, sul punto, portata innovativa;

– in accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR competente in diversa composizione, per l’ulteriore esame delle questioni non vagliate perchè rimaste assorbite dalla precedente decisione.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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