Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18795 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 20/08/2010), n.18795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

49 presso lo studio dell’avv. SVEVA BERNARDINI, rappresentato e

difeso dall’avv. SARTORI Torquato, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 99/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di ANCONA del 6.6.07, depositata il 21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Ermanno Prastaro (per delega avv. Torquato Sartori) che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

che la controversia ha ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi del sig. C.A., socio della IDEALCORNICI S.A.S. DI CINGOLATI e C, in conseguenza della rettifica del reddito di impresa in capo alla societa’ partecipata;

che la ricorrente Agenzia chiede la cassazione della sentenza impugnata denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione che attengono alla ricostruzione del reddito della societa’ e, quindi, del socio contribuente;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “In materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ lutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevatole in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. 14815/2008: conf., ex multis, 11459/2009);

che, nella specie, il contribuente non deduce eccezioni personali, ma contesta l’accertamento del reddito imputato alla societa’ ed a lui stesso conseguentemente e, quindi, va rilevato ex officio la nullita’ dei precedenti giudizi di merito;

che, pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato e, quindi, va deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione (con memoria ex art. 378 c.p.c. parte resistente chiede la riunione del ricorso a numerosi altri connessi, ma la richiesta non gioverebbe alla celerita’ del giudizio) e che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento e’ successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa alla CTP di Macerata. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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