Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18795 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18795 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18066-2016 proposto da:
REG IONI:.

CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in RONIA, VIA SABOTINO 12, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa
dall’avvocato R( )B1 Un’A VI INI R I CI ;

– ricorrente contro
DEI, SORDO RICLARDO, elettivamente domiciliato in. ROMA,
13 1 \Z Z \

C \VO UR,

p res so

la CORTI’, 1)1 C. \SS.\

rappresentato e difeso dall’avvocato C \ R .() 131;J i i SA RI O;

– controricorrente avverso la sentenza n. 639/2016 della CORTI’, D’APPIThlk) di
CAT.ANZAR( depositata il 07/06/2016;

6€oi-

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipAta del 03/07/2018,dal Presidente Rell.tore Dott. ADIZ,LUA
DOIZON1,0.
Mepato che:
Riccardo Del Sordo, dipendente della Regione Calabria, ha aderito alla

8 del 2005 (art. 7).
In forza di tale disposizione e della detta adesione ha percepito
un’indennità supplementare «pari ad Otto mensilità della retribuzione
lorda spettante per ogni anno derivante dalla differenza fra a 65 anni e
l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni».
Lamenta che nella determinazione di tale indennità, e, quindi, della
retribuzione lenda da porre a base del calcolo, la Regione non ha inserito
la quota di 13″ mensilità.
1,a Regione ha opposto al riguardo la correttezza del calcolo, in forza
dell’accordo sottoscritto dalle parti nonché della norma di
interpretazione autentica contenuta nell’art. 44, comma secondo, della
legge regionale n. 15/2008.
Il tribunale ha rigettato la domanda.
1,a sentenza stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale.
– preso atto dell’intervento della Corte costituzionale che con la
sentenza n. 271/2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 I ,.R. cit., ha
ritenuto che la declaratoria di legittimità costituzionale della suddetta
norma avesse determinato la caducazione della disposizione norrnativa e
quindi la nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del contratto di
risoluzione consensuale, in cui l’indennità era stata computata senza
includere nel calcolo la 13a mensilità, e che tale nullità, in quanto parziale
e rilevabile d’ufficio, comportasse la sostituzione di diritto della clausola
kic. 2016 n. 18066 sez. ML – ud. 03-07-2018
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proposta di esodo anticipato incentivato prevista dalla legge regionale n.

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viziata con citiamo disposto nella stessa disposizione di legge violata (art.
71. n. 8/Z005).
Contro la sentenza, la Regione Calabria propone ricorso per cassazione,
sostenuto da quattro motivi, cui resiste con controricorso il dipendente.
1,a proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc• civ., è stata

in camera di consiglio non partecipata.
Considerato che:
11 ricorso è ammissibile perché le censure sono chiaramente enucleate e
pertinenti al decismil. Inoltre, all’epoca della proposizione del ricorso per
cassazione non esisteva la giurisprudenza consolidata di questa Corte
sulla questione in esso prospettata, sicché non sussistono i presupposti
per l’inammissibilità indicati nell’art. 360 bi:s – c.p.c.
L Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art.1322 del cod.civ. sostenendo che con
l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del
pagamento di una somma di denaro, dettagliatamente indicata in una
scheda di calcolo allegata al contratto, il lavoratore avesse accettato la
somma stabilita, consapevole della mancata inclusione della 13a,
trattandosi peraltro di un diritto disponibile, e senza che potesse
profilarsi alcun errore, neppure di calcolo; la nozione di retribuzione
andava rintracciata nell’art. 52, comma 2, lett. C) 2000;

2. Con il secondo motivo., la ricorrente denuncia la violazione dell’art.
101 c.p.c., in riferimento all’art . . 360, contina 1°, n. 4, cod.proc.civ.
lamenta che il rilievo) ufficioso della nullità parziale del contratto
imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione non
sollevata dalle parti.
3. 11 terzo motivo è invece fc)ndato sulla violazione e falsa applicazione
degli artt. 1418, 1339 e 1419, collima 2 0 , cod.civ. Con tale motivo la
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sez.

ML – ud. 03-07-2018

comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

parte assume che solo la violazione di norme inderogabili concernenti
la validità,del contratto è idea a determinare la nullità del contrat,to
medesimo, laddove la inclusione del rateo di 13″ nel calcolo
dell’indennità supplementare riguardava un diritto disponibile, con
l’ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità della

4. Ti quarto motivo è invece incentrato sulla violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 disp.prel. cod.civ. e dell’art. 30 della L. Cost. n.
87/1953, rilevando l’ininfluenza della sentenza della Corte
costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa era intervenuta su
un rapporto già esaurito.
5. 11 primo motivo è infondato.
Delle questioni prospettate con il presente ricorso si

occupata la

recente sentenza di questa Corte (n. 1748/2017), alle cui motivazioni
cluesta Corte si riporta, in quanto integralmente condivise.
5.1. l,’ indennità incentivante di esodo fu introdotta dall’ art. 7 e. 1
della 1,. R. (:alabria n. 8 del 2005, che aveva previsto che ai dirigenti
titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestavano la
loro attività per l’amministrazione regionale da almeno due anni e che
avessero, nel termine previsto dalla legge, presentato alla Regione una
proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe stata erogata
una indennità supplementare.
Analoga possibilità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fu
prevista dal e. 6 del medesimo art. 7 per i dipendenti titolari di
rapporto di impiego a tempo indeterminato.
5.2. l’u previsto che la misura della indennità dovesse essere
determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla
data di cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta alle scadenze di
cui ai commi 3 e 4.
Ric. 2016 n. 18066 sez. ML – ud. 03-07-2018
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clausola contenuta nell’art. 5 del contratto.

5.3. I,a Giunta Regionale con la delibera del 30 maggio 2005 n. 532,
re,cante criteri applic4tivi della Legge -Itgionale 2.3.2005,14. 8 art. 7,
stabilì che l’indennità in questione rappresentava un incentivo all’esodo
ed aveva carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio, ed
era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di

quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la
particolare gravosità delle mansioni richieste ” (esempio indennità di
struttura)”, precisando, che per retribuzione lorda spettante alla data
della risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’applicazione dell’art.
7 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, si dovesse intendere la
retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni
legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali, ancorché
maturata e non ancora corrisposta o derivante da rinnovi contrattuali
con efficacia retroattiva con riferimento alla data di cessazione, ovvero
nel caso operasse la facoltà della amministrazione di scaglionare
l’esodo, alla data di effettiva interruzione del servizio in relazione alle
esigenze di servizio.
5.4. L’articolo n.44 della l,. R. 13 giugno 2008 n. 15 del 2008, recante
interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, ha
disposto che l’articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005,
n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante
. alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini
della definizione della indennità supplementare prevista nella
medesima legge, quella individuata, per il personale in posizione non
dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all’articolo 52, lettera
e), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella
determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità
e retribuzione di risultato.
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compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di

5.5. 1,a Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 2011 ha
di4hiarato l’i11egittimit4 dell’art. 44 appena,richiamato, sul rilic,vo che sia
il dato normativo costituito clall’ art. 7 c. 6 della l,. R. n. 8 del 2005, sia
la delibera attuativa del 30.5.2005 n. 532 , orientavano nel senso che
nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima

5.6. Tale interpretazione e conforme anche ai precedenti di ciuesta
Corte, la quale ha sempre ribadito che la 13″ mensilità ha natura
retributiva (Cass. n. 22760/2010; Cass. n. 18.999/2010), sicché essa
rientra nel concetto di retribuzione mensile lorda, in quanto dotata di
tutti i requisiti di fissità, continua attività, costanza e generalità, peraltro
precisati nella delibera della Giunta regionale del 30 maggio 2005, n.
532.
5.7. 1,a stessa Corte costituzionale ha altresì precisato che la mancata
espressa inclusione della I 3″ mensilità tra le voci contenute al punto 11
del provvedimento della giunta regionale e irrilevante dal momento
che al punto primo si fa riferimento allo stipendio tabellare cui e
strettamente inerente la 13″ mensilità, soprattutto in presenza di
un’espressione come “retribuzione lorda” con i caratteri desumibili sia
dalla norma che dalla giunta regionale.
6. 1,a Corte territoriale, nel prendere atto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 44, ha fatto propria l’interpretazúme
.del giudice delle leggi del citato art. 7 ed ha così affermato che nel
concetto di retribuzione lorda ivi previsto deve essere inclusa la 13″
mensilità: e dunque il dato stesso nom -univo, nell’unica sua
interpretazic me possibile (dato cui la Onte costittizi(male aggiunge i
criteri elaborati dalla Regione nella delibera della giunta), che (ler me
nel senso della fondatezza della pretesa del ricorrente, a nulla rilevando
che il contratto non preveda (spressamente il rateo della 13″ mensilità,
Ric. 2016 n. 18066 sez. ML – ud. 03-07-2018
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mensilità.

essendo quest’ultimo strettamente inerente alla nozione di stipendio o
. ne di stipendio talìellare, di
salw.rio ed è dunque compresa nella nozw
cui anche alla delibera della giunta regionale.
6.1. In questa prospettiva, la declaratoria di nullità della clausola n. 5
pronunciata dal giudice è del tutto impropria giacché essa, nella misura

dell’indennità, escludendo o includendo la 13^, non si pone in
contrasto con alcuna norma inderogabile ma attraverso la tecnica del
rinvio per relationem rimanda a quanto dispone l’art. 7, che deve essere
interpretato nel senso su indicato. l,a declaratoria di nullità ha dunque
valenza di una affermazione incidentale, fatta piuttosto ad abbondanza,
ed in civanto tale non incide sulla correttezza dell’impianto della
motivazione né sul dispositivo, che risulta pertanto conforme a diritto
(arg. ex art. 384 cod.proc.civ.).
6.2. Rimangono così assorbite le cluestioni poste nel secondo e nel
terzo motivo.) di ricorso.
7. 11 quarto motivo e infondato.
7.1. Questa Corte (n. 1748/2017 citata) ha ribadito che le pronunce di
accoglimento del giudice delle leggi — dichiarative di illegittimità
costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc, con la
conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla
circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla
pubblicazione della. decisione, perché l’illegittimità
costituzionale ha
,
per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura
sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un
precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti
dell’incostituzionalit à non si estendono esclusivamente ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega
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in cui non prevede direttamente la regolamentazione della misura

il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate
prewlusioni processualis o decadenze e pli,scrizioni non dirc4tamente
investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia
d’incostituzionalità (tra le più recenti, Cass.321/2016, 20100/2015,
289/2014, 355/2013). Nella fattispecie in esame l’effetto preclusivo

avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di
civantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla
legge n. 8 del 2005 e successivamente illegittimamente, secondo quanto
statuito dalla Corte Costituzionale, modificati dalli art. 44 c. 2 della I,.
R. n.8 del 2015 (in tal senso, Cass. n. 1748/2017, cit.).
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la Regione
condannata al pagarnento delle spese del presente giudizio, che si
liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della
controversia, e si distraggono in favore del procuratore in forza della
dichiarazione resa ex art. 93 cod.proc.civ.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 q/iato’ del D.P.R. n. 115 del 2002 , deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in curo 1600,00 per compensi
professionali e curo. 200,00 per esborsi„ oltre 15(jo per spese generali
forfetarie e altri accessori di legge, con distrazione in favore
dell’avvocato Carlo Bellisario, anneipatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qllater del I). P. R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2016 n. 18066 sez. ML – ud. 03-07-2018
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non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I —bis dello
stesso art. 13 ,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

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